Data: 12/01/2015 12:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi


Una regola generale vuole che nel caso in cui le valutazioni di tipica competenza di un Comando Militare siano logiche e coerenti, esse difficilmente potranno essere modificate da un Giudice.

Se, per esempio, si discute della legittimità o meno di una sanzione disciplinare della consegna semplice, irrogata al militare in ragione del taglio di capelli alla "skinhead", ritenuto in contrasto con i doveri di decoro sanciti dal regolamento militare (dpr n.545/1986, vigente all'epoca dei fatti e poi sostituito dal decreto n. 66 del 2010), ebbene in tal caso la condotta appare sindacabile dall'Amministrazione.

E' un caso particolare che, risolto in prima battuta dal Tribunale con l'accoglimento del ricorso di Tizio, previa affermazione che il taglio contestato (peraltro non inusuale) non può ritenersi in contrasto col decoro della persona del militare né con il corretto uso dell'equipaggiamento militare prescritto dalla norma, viene successivamente deciso in senso diverso, ovvero con la statuizione in forza della quale è caratteristica di tutte le sanzioni di "corpo" l'ampia gamma delle infrazioni ad essa correlabili e la loro non corrispondenza a comportamenti dettagliatamente tipizzati dalle norme, ma che comunque radicano la propria legittimità nel generale dovere di osservanza dei doveri previsti dal regolamento. 

Connotazione questa che apre un ampio spazio di valutazione riservato all'amministrazione militare, in particolare in merito ai concetti di decoro e dignità dell'aspetto e del comportamento esteriori. 

In tale campo, il Tar è certamente entrato affermando che "un tipico e non inusuale "taglio di capelli", non appare, all'evidenza, in contrasto con il decoro della persona e dell'Amministrazione militare di appartenenza ...". 
Né tale valutazione trova maggior forza giuridica nel fatto, invero difficile da smentire, per cui la contestata acconciatura risulta oggi tutt'altro che inusuale, ma al contrario un comportamento alquanto diffuso. 
Tale diffusione, infatti, lungi dal costituire un parametro in favore della decorosità, si riscontra nella società posta all'esterno della comunità "forze armate" e che del tutto liberamente tende ad esprimersi attraverso mode individuali di qualsiasi forma, la cui valutazione in termini di decoro entra peraltro in un campo di assoluta opinabilità. 

Al contrario: le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina "speciale", possono trovare del tutto legittimamente un'applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte. 

Questo essendo l'orientamento del Consiglio di Stato, assunto con la sentenza n. 1609/14 del 07.04.2014, risulta chiaro che lo spazio di manovra per i Militari che intendano contestare le posizioni dell'Amministrazione si riferisca alle decisioni illogiche e incoerenti.

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