Data: 11/01/2015 09:30:00 - Autore: Angelo Casella

di Angelo Casella

I – Imprenditore e Impresa.

1.- L'impresa come attività. L'art. 2082 del codice civile dice che l'esercizio professionale di una attività (quivi specificata come: ”economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”) imprime nell'agente la qualifica giuridica di imprenditore.

E' dunque evidente che se è la natura dell'attività esercitata che determina la qualifica soggettiva di imprenditore, la definizione di questi deve necessariamente consistere nella caratterizzazione di tale attività, alla quale deve darsi – con la denominazione di impresa – qualifica corrispondente a quella che imprime.

Dice poi la norma che è imprenditore chi esercita l'impresa. A questo termine peraltro essa non vuol qui dare significato materiale, bensì simbolico, ad esprimere semplicemente il riferimento giuridico degli effetti dell'attività al soggetto (che ne è – perciò – responsabile).

Tornando all'attività che “produce o scambia beni o servizi”, è specificato che essa deve – per ricevere la qualifica positiva (nel senso di jus positum) di impresa - essere “organizzata”.

Poiché, come vedremo, “organizzata” è l'attività complessa che risulta dal coordinato apporto di attività semplici, ne segue che chi produce le utilità (beni o servizi) oggetto di scambio, è l' organismo produttivo, del quale non rileva che entri a far parte l'attività personale diretta dell'imprenditore. Tale circostanza risulta infatti del tutto indifferente alla nozione di impresa data dalla legge.

Impresa, pertanto, non è la semplice attività umana (1), materiale dell'imprenditore, ma un vero e proprio ente composito, formato sia da un “complesso di beni” (art. 2555 cod. civ.), sia dall'operosità dei collaboratori dell'imprenditore (art. 2230 I cod. civ.), insieme fusi in un unico, funzionalmente armonioso meccanismo produttivo (2): l'imprenditore in tanto “esercita” in quanto “riceve”.

La figura dell'imprenditore, cioè, si chiarisce come quella di colui alla cui sfera giuridica vengono riportati (secondo quelle modalità che chiariremo e tali da qualificare tale riferimento come “professionale”) gli effetti di una determinata “attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi”. (3) (4)

Questo riferimento determina nell' “agente” la qualifica, appunto, di imprenditore, cioè a dire una qualità giuridica, da inserirsi, in una trattazione sistematica della teoria generale del diritto, subito dopo la nozione della persona in generale. (5) (6)

2.- La nozione di attività ed i suoi requisiti: a) l'economicità; b) l'autonomia. L'attività che dà luogo alla attribuzione all'agente della qualità giuridica di imprenditore deve essere volontaria, organizzata, esercitata professionalmente e diretta alla produzione di beni o servizi, destinati, almeno prevalentemente, al mercato (cioè al commercio), mentre non sono affatto necessarie specifiche finalità di profitto. (7)

E' da sottolineare che con il termine attività non si vuole dalla legge significare una serie di atti umani volontari e continuativi, bensì, semplicemente, come si è visto, rendere l'immagine di una attiva creazione. (8)

Il requisito dell'economicità è espressamente richiesto dalla legge (9) ed equivale a patrimoniale, nel senso di produttiva di utilità patrimonialmente valutabili. (10)

Esso offre un'altra – e positiva – conferma della necessità che l'attività, per assurgere alla qualifica di impresa, debba essere destinata allo scambio. E indicativa in tal senso è la successiva proposizione specificativa della legge, dove dice che l'esercizio deve essere volto “al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.

E difatti, se il concetto di “scambio” già di per sé stesso importa una relazione intersoggettiva, quello di “produzione” assume giuridica rilevanza in quanto si inserisca nel mercato. Inoltre il termine “servizi” non avrebbe alcun senso se la legge volesse ammettere la figura della c.d. “impresa di consumo” .

Si evidenzia quindi che la necessità della destinazione dell'attività dell'impresa allo scambio si trae sopratutto dal requisito della economicità piuttosto che, come ritiene l'opinione prevalente, da quello della professionalità. Su ciò, comunque, torneremo più oltre.

E', infine, nella stessa nozione di imprenditore quella piena libertà di autodeterminazione che costituisce il naturale, ovvio correlato della responsabilità posta suo carico. (11)

3.- c) La professionalità. Riconosciutasi in vario modo dalla Dottrina l'esigenza di riportare al concetto di scambio in senso lato la destinazione dell' attività svolta in forma di impresa, si è da taluno cercato di giustificare testualmente questo risultato ricollegandolo a quello che sarebbe il naturale ambito di significato del termine professionalmente usato dalla norma.

In quest'ordine di idee, imperativamente si scrive (12) che: “l'argomento più valido (a conforto della suaccennata esigenza)discende dal collegamento con la professionalità, poiché non è dato pensare ad un esercizio professionale di un'attività economica, che non sia fatto per il mercato”.

Ci sembra peraltro che questa tesi si basi su di una non corretta sovrapposizione di significati.

Etimologicamente derivante dal latino pro-fateor (13), il termine professare letteralmente indica il dichiarare aperto e pubblico. (14) Nell' “uso comune” (15), professarsi, nella forma riflessiva, significa presentarsi alla società con una determinata qualifica, che normalmente deriva, obbiettivamente, dall'esercizio pubblico di una determinata attività.

Ed è di comune esperienza, infatti, che l'ambiente sociale, nel quale taluno operi con le cennate modalità, “reagisce” qualificando l'agente secondo le caratteristiche sostanziali dell'attività con la quale egli si “presenta” socialmente, e non secondo l'importanza economica di questa (16) o secondo la sua destinazione a soddisfare i bisogni altrui. (17)

Una frequente metatesi, recata dall'uso, ha poi condotto a denominare “professioni” appunto le attività esercitate “professionalmente” (18) e, da ciò – e il passo è breve – il termine è stato utilizzato, per trasposizione, ad indicare i requisiti che rendono “professionale” una determinata attività.

Essendo poi le attività esercitate professionalmente in massima parte di natura economica, ne è derivato l'assorbimento nel nostro vocabolo di caratteristiche proprie di queste ultime: ed è quanto ha indotto alla formulazione delle tesi criticamente prospettate più sopra.

Senonché, non possedendo l'uso del termine in questo significato caratteristiche di esclusività, non è possibile introdurre nel concetto di “professionalità”, la destinazione dell'attività professionale a soddisfare i bisogni altrui.

Ne segue dunque che il significato corretto da attribuirsi all'avverbio “professionalmente” - dalla legge utilizzato in senso traslato – altro non è che: “durevolmente, continuativamente, stabilmente”. In altri termini, tutti quei caratteri che, aderendo alla attività, possano conferirle la qualifica di “professionale”. (19)

4.- L'organizzazione. La legge richiede inoltre che l'attività professionale sia “organizzata”.

A questo particolare proposito un valoroso scrittore (20) – sempre in quel già criticato ordine di idee per cui l'impresa è attività dell'imprenditore – scrive che l'apporto tipico, appunto dell'imprenditore, deve consistere in un “ lavoro di organizzazione” e di creazione per determinare, conformemente ad adeguate previsioni, le modalità di attuazione della produzione e della distribuzione dei beni.

L'imprenditore, cioè, in quanto tale, dovrebbe necessariamente svolgere un lavoro organizzativo, espressione di una funzione che sarebbe inscindibile dal concetto stesso di impresa.

Non ci sembra però che questa interpretazione possa essere accolta. Già si è visto, innanzitutto, che l'apporto personale dell'imprenditore è estraneo alla nozione positiva di impresa (v. n. 1). Secondariamente, tralasciando ipotesi irrilevanti di attività organizzativa pre-imprenditoriale, e considerando l'attività di direzione e coordinazione dell'organismo produttivo (pur ovviamente necessaria al buon funzionamento di questo), non si può non stupire che se ne occupi il legislatore, avendo essa un carattere meramente interno all'organismo produttivo e senza alcun effetto verso i terzi.

E' anzi interessante notare come gli stessi Autori che ritengono l'impresa un'attività personale dell'imprenditore, richiedano poi che questa attività debba avere per oggetto l'organismo produttivo (ossia l' impresa), per cui l'impresa non verrebbe più ad essere “l'attività produttiva di beni o di servizi”, ma un'operosità strumentale a questa produzione, ed estranea alla definizione del codice.

L'art. 2082 è esplicito nel definire imprenditore colui che – in modo professionale – si presenta alla società come il giuridico titolare di una attività “organizzata” e non come l'organizzatore di questa. E la possibilità di fatto che l'imprenditore sia completamente estraneo alla sua impresa, limpidamente conferma che la legge non lo individua per il tramite dell' attività che esso in ipotesi vi svolga.

Se la tesi qui respinta fosse corretta, se cioè fosse l'attività organizzativa quella che caratterizza e qualifica l'imprenditore, questa stessa qualifica dovrebbe assegnarsi all'institore e non al preponente, specie nel caso che questi sia inabilitato (425 c.c.) e, ancora, non alle persone giuridiche, ma ai loro amministratori, tanto più che l'impresa, come si ricava dalla normativa specifica, è qualche cosa di avulso ed indipendente dalla persona dell'imprenditore. (21)

Ed a nulla poi rileva, contrariamente all'opinione di taluno, che l'eventuale dirigente dell'azienda operi in rappresentanza dell'imprenditore, (per cui l'attività organizzativa svolta dal dirigente preposto sarebbe da imputarsi a quest'ultimo), perché i poteri di rappresentanza che fanno capo a quel tipo particolare di impiegato che è l'institore, riguardano l'attività da questi esercitata verso i terzi (come rappresentante appunto del titolare dell'impresa), e non l'attività interna di organizzazione amministrativa.

Ricordando poi che i sostenitori di questa interpretazione ritengono anche che l'impresa è attività diretta dell'imprenditore (v. note 1 e 20), si dovrebbe pervenire al risultato – palesemente assurdo - che, trovandosi ad essere questa attività dell'imprenditore essenzialmente organizzativa, essa dovrebbe avere il fine della coordinazione … di sé stessa, e non la “produzione o lo scambio di beni o di servizi”.

Bisogna dunque concludere che se l'attività organizzativa può costituire di fatto una tipica esplicazione della funzione imprenditoriale, essa non ne costituisce certo un requisito giuridico. D'altronde, del tutto inequivocabile è il testo della legge: “esercita un'attività organizzata”. Ciò che conta, insomma, per la definizione in esame, è l'attività che costruisce il “risultato”: quella cioè che produce o scambia (22) “beni o servizi” e della quale il titolare riceve gli effetti giuridici.

Ma quale è dunque il significato proprio del termine “organizzata”?

Nel contesto economico-sociale la qualifica di organizzata attribuisce all'attività economica un proprio autonomo valore, nel senso che il mercato reagisce diversamente all'offerta di utilità, pur astrattamente dello stesso tipo, ma prodotte da attività “organizzate” o “semplici” (23): nell'un caso, l'attenzione della domanda è sopratutto rivolta alla valutazione della “organizzazione”, mentre nell'altro si volge piuttosto alla persona del “produttore” ed alle sue doti personali.

Ne deriva che la valutazione economico-sociale è nel senso di considerare “organizzata” quella attività che essa riporti più al concorso di fattori estranei alla persona o alla operosità del singolo che non a questo stesso.

La parallela lettura, ora, degli artt. 1655 e 2222 c.c., ci dimostra testualmente che il legislatore ha inteso sostanzialmente mantenere la nozione comune, indicandoci che “organizzata” equivale, nel suo pensiero, a “realizzata sopratutto con elementi estranei all'attività propria o familiare del titolare”.

Questa conclusione parrebbe peraltro in immediato contrasto con la norma di cui all'art. 2083 c.c., per la quale è piccolo imprenditore colui che esercita un'attività che è “organizzata” prevalentemente “ con il lavoro proprio” e dei componenti della famiglia, per cui si dovrebbe concludere che, o l'interpretazione proposta non è esatta, o la piccola impresa non è impresa.

E la questione sembra farsi anche più delicata in ragione del fatto che, come ci insegna l'esperienza giuridica, il problema della “prevalenza” deve essere considerato non solo in relazione all'elemento personale del lavoro, ma anche a quello reale degli strumenti utilizzati (24), per cui potrebbe aversi impresa (e quindi organizzazione), anche quando l'attività imprenditoriale sia posta in essere dal solo imprenditore, ma con l'ausilio di macchinari così imponenti da porre in secondo piano il suo personale apporto. (25)

Ma l'apparente contraddizione si supera se si penetra il significato intimo del termine “organizzato”, termine che si utilizza per indicare ciò che è “fornito di organi” e cioè risultante dal combinato, armonioso accostamento di singoli elementi autonomi. (26)

Questi elementi, pertanto, (ossia gli “organi” del nostro termine), possono in senso generale definirsi quelle entità – potenzialmente autonome – tra le quali è funzionalmente ripartito il compito del raggiungimento di un dato risultato, e rispetto al quale evidenziandosi come semplici momenti, possono essere soggette ad una considerazione complessiva unitaria. (27) (28)

Risulta in tal modo più chiaro l'esatto senso da attribuirsi alla interpretazione da noi poco sopra proposta per il termine “organizzata” relativamente a quella (attività) “realizzata sopratutto con elementi estranei all'attività propria o familiare”.

Chiarito difatti che “organizzata”, riferito ad una attività, significa che questa deve presentare una suddivisione funzionale “organica”, la successiva specificazione di preponderante estraneità alla persona dell'imprenditore, vuole chiarire che, nella impresa ordinaria, la prevalenza funzionale organica deve risalire all'operosità di terzi o di elementi reali (macchinari e simili).

Al contrario, nella piccola impresa, “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”, la preponderanza organica dovrà riportarsi all'operosità dell'imprenditore e dei suoi familiari.

Resta ora da mettere in chiaro come debba intendersi l'apporto di questi organi, e ciò vedremo esaminando partitamente diverse ipotesi dogmaticamente incerte.

Secondo una convinzione pressoché unanime, la dottrina qualifica impresa anche l'attività del gioielliere che gestisce da solo il suo negozio svolgendo un'attività che sembrerebbe assai poco organizzata, specialmente poi in modalità tali da determinarne la classificazione non tra le piccole imprese, ma tra quelle ordinarie.

Peraltro, se si conviene sul concetto che l'organizzazione – in senso statico - altro non è in definitiva che il complesso sistematico degli elementi che concorrono a formare l'utilità offerta dall'impresa sul mercato (cioè – praticamente – lo scopo per il cui raggiungimento questa è costituita ed opera), se ne deve dedurre che anche la merce – che in detta organizzazione necessariamente si inserisce - assume anch'essa un proprio significato organico, in ragione della funzionalità attiva – sia pure in senso non materiale – che essa esplica in ordine alla costituzione della predetta utilità.

L'apporto organico può quindi manifestarsi anche staticamente, per cui una impresa, anche soltanto in ragione della merce utilizzata, può essere classificata come ordinaria.

D'altro canto, in diverso ordine di considerazioni, è più evidente che, ove l'utilità che si proponga l'impresa determini la necessità dell'impiego di importanti capitali, ciò stesso sta a dimostrare che il raggiungimento di detta utilità, per quella concreta impresa, avviene essenzialmente mercé fattori estranei all'industriosa operosità del titolare.

E' ora da chiarire come si debba soppesare, mancando la possibilità di quel termine di raffronto con l'operosità dell'uomo che si è utilizzato per i macchinari, l'apporto di questi organi “statici”. Secondo il loro valore economico, oppure secondo la loro funzionalità?

Vediamo anche qui di procedere analizzando un caso concreto: l'agricoltore che operi da solo e senza l'ausilio di importanti macchinari realizza, secondo la migliore dottrina, una piccola impresa agricola, anche se il valore del fondo, per quanto di piccole dimensioni, sarà sempre maggiore di quello delle prestazioni lavorative dell'imprenditore.

Posto che il fondo rientra nell'organizzazione per la sua inequivocabile strumentalità rispetto alla finalità di coltivazione che è l'oggetto dell'impresa, la questione del suo valore economico non viene in diretto rilievo per la realizzazione del “risultato” dell'attività imprenditoriale (nel senso che di questo possa quasi considerarsi un elemento costitutivo), bensì la sua importanza si limita a quella di indice della dimensione degli altri fattori necessari al risultato.

In altri termini, il valore economico del fondo non esplica influenza diretta sulla qualità e quantità dei prodotti dell'impresa agraria i quali dipenderanno, invece, dal complesso e dall'efficienza dell'organizzazione. Il fondo è necessario per; non è necessario che sia di una certa dimensione.

Di conseguenza, l'apporto del fondo, come pure in generale quello di qualsiasi organo in quanto tale, si calcola in termini funzionali, in relazione cioè al suo concreto apporto per il raggiungimento del risultato che costituisce lo scopo dell'impresa.

Organo, in definitiva, è tutto ciò che presenta – nell'ambito dell'impresa – una propria efficienza funzionale.

I criteri sopra esposti ci consentono di distinguere, con chiarezza di contorni, la figura dell'imprenditore la cui attività è “organizzata” solo con elementi inerti (come l'orefice), da quella del lavoratore autonomo (come l'impagliatore). (29)

Quest'ultimo, infatti, non è a capo di una attività complessa, in quanto l'importanza economico-sociale della utilità da lui prodotta discende direttamente dalla sua persona e non è senz'altro il prodotto di più “organi” attivi, come invece nell'anzidetto caso dell'orefice.

Egualmente, pur prescindendo dal requisito della complessità dell'attività, l'impagliatore non si trasformerebbe in imprenditore ove utilizzasse forbici d'oro massiccio tempestate di pietre preziose, posta la inefficienza funzionale del valore economico dello strumento, per la realizzazione della utilità cui tende l'opera dell'impagliatore.

Analoghe considerazioni valgono per correttamente qualificare i professionisti intellettuali (e gli artisti) (30), la cui attività mai potrà assimilarsi a quella imprenditoriale, piccola od ordinaria che si voglia. (31)

Infatti, l'utilità richiesta al professionista non è frutto del concorso di elementi diversi aventi, rispetto ad essa, significato organico, ma direttamente risale alle sue personali creatrici facoltà intellettive, mentre quella che può apparire organizzazione è soltanto un potenziamento che è esterno (32), privo di rilevanza organica, rispetto alla attività – tipicamente “semplice” – che esplica il professionista.

 

II – Piccolo imprenditore e piccola impresa

1.- Il problema dell'esegesi dell'art. 2083 cod. civ. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. L'infelice definizione positiva del piccolo imprenditore ha dato origine in dottrina a contrasti profondi ed a grande varietà di opinioni le quali, nelle loro linee generali, possono sostanzialmente raggrupparsi in tre orientamenti distinti.

A) Secondo il primo di questi, che aspirerebbe alla qualifica di communis, piccolo imprenditore è esclusivamente colui che esercita un'attività “organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia”. (33)

B) Per altri, al contrario, l'enumerazione introduttiva dell'art. 2O83 c.c., non avrebbe quel carattere esemplificativo che le viene assegnato dall'anzidetto orientamento, ma porrebbe invece, accanto a quella categoria di cui sub A), quali distinte categorie di piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani ed i piccoli commercianti. (34)

C) In opposizione, infine, alle precedenti, l'opinione del Casanova che vorrebbe porre, accanto alla categoria generica di coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, quelle specifiche ed indipendenti degli artigiani, dei piccoli commercianti, dei coltivatori diretti. (35)

L'analisi critica rivela più conforme al testo della legge il primo degli orientamenti citati. Se il secondo si palesa subito inaccoglibile, perché pone sullo stesso piano categorie il cui criterio logico di individuazione è del tutto diverso, il terzo non resiste ad un esame approfondito.

Se invero è pur esatto che l'art. 2083 in certo modo “aggiunge” con la particella “e”, ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, “coloro che esercitano un'attività organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia”, non per questo deve necessariamente ritenersi quest'ultima una nuova categoria logica generale, rispetto alle precedenti particolari.

La lettera della legge non è così univoca.

Limitando l'esame degli usi comuni della particella congiuntiva e al caso particolare dei due periodi costituenti l'art. 2083 cit., dove essa si trova in posizione coordinativa (36), possono darsi le seguenti ipotesi:

a) funzione copulativa (37), e ritorneremmo all'interpretazione già esaminata sub B) e rifiutata per evidenti motivi logici;

b) funzione conclusiva (38), anche questa peraltro non convincente perché il secondo gruppo di proposizioni non è posto - nel contesto del significato delle proposizioni utilizzate dalla norma - al fine di stabilire un termine che, in contrapposizione ad un altro precedente, intenda chiarirne una derivazione logica, bensì, o un concetto correlativo (già però da noi escluso esaminando la funzione copulativa), o un concetto sussuntivo;

  • funzione dichiarativa (39), quando venga utilizzata per aggiungere alle già formulate, altre espressioni chiarificatrici. Ricordiamo in proposito l'esempio letterario: “Ha perduto il suo amato figlio, e (cioè) tutto il suo conforto, e tutta la sua speranza”: le (successive) proposizioni coordinative svolgono una caratteristica funzione esplicativa del senso che si vuole dare alla principale.

    Rileggendo ora l'art. 2083, l'analisi letterale ci consente di concludere senza ombra di dubbio che vi si è voluta utilizzare la particella e nella funzione dichiarativa.

Mentre infatti le prime proposizioni dell'articolo qualificano piccoli imprenditori alcune figure concrete di agenti appartenenti a diverse categorie economiche, il secondo periodo (che segue al primo con la famosa particella), fornisce il criterio generale in base al quale è attribuita la qualifica di piccolo imprenditore. E ciò mediante riferimento alla categoria generica di coloro che pongono in essere una qualunque attività produttiva, secondo determinate modalità di attuazione.

Si tratta di una categoria che ha l'astratta possibilità logica di applicarsi a tutte le precedenti, esprimendone il comune elemento caratterizzatore e formulando così il contenuto del concetto di piccolo imprenditore.

Se i compilatori della norma avessero voluto immettere in essa i concetti che vi ritrova la teoria qui respinta avrebbero dovuto, prima di tutto, formulare il concetto generale (“sono piccoli imprenditori coloro che esercitano...”,ecc.), aggiungendo poi, con una particella in funzione avversativa (ad esempio: “comunque”, “in ogni caso”, o simili), le successive categorie specifiche.

Questa del tutto semplice e lineare interpretazione ha poi dalla sua parte il conforto della Relazione ministeriale, alla quale può farsi utilmente ricorso dovendosi semplicemente superare una circoscritta incertezza nella formulazione letterale della norma.

L'ordinamento corporativo però – si legge nella Relazione (40) - non ha affatto omesso di tenere conto che, sia dal punto di vista economico, sia sopratutto dal punto di vista sociale, la piccola impresa (in genere) ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e media impresa, ed in tal senso prevede per i piccoli imprenditori, così nel campo agricolo (coltivatori diretti del fondo), come nel campo industriale (artigianato), come nel campo commerciale (piccoli commercianti), un separato inquadramento sindacale (41). Non poteva essere materia del codice la fissazione dei particolari criteri di discriminazione tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale ed artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante (cioè tra imprenditore e piccolo imprenditore), poiché questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita, pertanto, a porre il criterio generale secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura dell'attività esercitata, colui che esplica un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Il legislatore, dunque, con l'elencazione introduttiva dell'art. 2083, ha inteso classificare tutti i piccoli imprenditori, richiamandone dapprima la denominazione comune e poi aggiungendo una proposizione esplicativa al fine di chiarire quella che – nel suo pensiero – costituisce la caratteristica tipizzante della figura, per cui l'artigiano è piccolo imprenditore e piccolo imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. (42)

Avrebbe ora un senso coordinare queste conclusioni con altre disposizioni che egualmente riguardino l'imprenditore e, in particolare, la legge fallimentare, dalla quale sono storicamente esclusi i piccoli imprenditori.

Purtroppo, le modifiche al vecchio testo della legge (R.D. 16.3.1942 n. 267) forniscono solo dei rozzi criteri contabili (per giunta assai discutibili) che, nel confermare il degrado generale della cultura giuridica, non offrono alcun utile supporto esegetico.

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Note:

  • Sull'impresa come attività v.: Carnelutti, Ferrara, Fanelli, La Lumia, Messineo, Gasperoni, Candian, Graziani, Ferri, Trabucchi, Ascarelli, Casanova, Satta e altri. Il termine “impresa” ha peraltro acquisito significazione assorbente estendendosi a comprendere, anche nell'uso comune, l'entità complessiva operante nel mondo economico e che, sotto il vecchio codice di commercio veniva definita “azienda”.

  • v.: Franceschelli, Greco e Ghidini.

  • v.: Ascarelli, Lez. di dir. Comm., p.105: il soggetto degli atti dai quali risulta l'attività “è quegli che in base ad essi acquista diritti ed assume obbligazioni indipendentemente dall'iniziativa (che potrà spettare al rappresentante) e anche dal rischio economico (che,in concreto, potrà essere di altri).

  • Queste deduzioni definiscono il problema della configurabilità del c.d. “imprenditore per proprio conto” . Se, infatti, l'essenziale criterio individuatore dell'imprenditore è il riferimento degli effetti giuridici dell'attività da questi svolta, ciò significa che l'attività stessa deve presentare effetti di giuridico rilievo, e non rimanere invece nell'ambito proprio del soggetto operante, come accadrebbe se il produttore dei beni o servizi ne fosse anche il consumatore.

  • v.: De Gregorio e Messineo.

  • Per cui non è del tutto giustificata l'affermazione corrente per la quale il codice definisce l'imprenditore e non l'impresa.

  • v. Nota 10.

  • Per Valeri e Ascarelli, si tratta di “atti fra loro coordinabili in relazione ad una comune finalità”.

  • Sulla nozione di attività economica: Asquini, Ferrara, La lumia, Valeri, De Gregorio, Messineo, Bigiavi, Dominedò, Ascarelli e altri.

  • L' economicità ha quindi carattere puramente oggettivo e totalmente prescinde dal “fine di lucro” concretamente perseguito.

  • Un chiaro riferimento testuale si trova all'art. 1555 c.c., nell'espressione “con gestione a proprio rischio”.

  • Così, Ferrarini, Valeri e Ferri.

  • “Parlare avanti”.

  • Senso, ancor oggi, prevalente.

  • Kelsen, Teoria gen. del dir. e dello Stato, p. 4.

  • Al più, ciò potrà determinare una maggiore pubblicità.

  • Sia ben chiaro, come ricorda il Pareto che – in ogni caso - lo scopo dell'attività di una persona è quello di soddisfare bisogni, materiali o morali, propri: qui si intende fare riferimento al godimento immediato dell'oggetto dell'attività svolta in forma di impresa.

  • Cioè quelle continuative o, se brevi, di rilievo tale da determinare una virtuale possibilità generale di osservazione sociale.

  • E' infatti comune qualificazione “professionale” anche essere studente o casalinga, ecc.

  • Opinione pressoché unanime in dottrina.

  • v., in proposito, l'art. 1330 c.c.

  • Si osservi come questo termine potrebbe togliersi dalla definizione senza alterarne il significato: difatti l'attività rivolta allo “scambio” dei beni produce un “servizio” economicamente utile.

  • Ad esempio, un muratore ed una impresa edile.

  • Con ciò superandosi l'antica concezione secondo la quale per aversi impresa normale doveva sempre esserci organizzazione del lavoro altrui: v.: Bigiavi, Sulla noz. di picc. impr., in Riv. Dir. Fall., 1942, II, 177.

  • L'organizzazione si riporta all'esplicazione di una funzione, cui è preordinata e pertanto non può dirsi tale l'ordinata sistemazione in un magazzino di merce eventualmente utilizzabile per un'attività commerciale. Occorre sempre una teleologicità intrinseca, esternamente il più delle volte rappresentata dalla vivificatrice attività umana che peraltro – come nel caso ormai tipico del gioielliere che gestisce il suo negozio senza commessi – può anche ridursi ad un minimum.

  • Per intendere più agevolmente l'esatto significato del termine, occorre tenerne presente l'applicazione che se ne fa nelle discipline mediche, tra le quali è nato. Da esse sappiamo che ognuna delle funzioni vitali del corpo umano è svolta da un “apparato” organizzato, formato da un sistema integrato di “organi”, ciascuno dei quali svolge un suo proprio compito nell'adempimento della funzione, la quale risulta pertanto conseguita a mezzo di una pluralità di interventi attivi. Così, ad esempio, la funzione circolatoria è adempiuta dall'apparato circolatorio e cioè, momento per momento, dai vari organi, cuore, arterie, vene, ecc.

  • Costituiscono, testualmente, l' “elemento” di cui al disposto di cui all'art. 2238 I c.c., e i “beni” di cui all'art. 2555 c.c. E' anche interessante – a questo proposito – il richiamo dell'art. 2068 II che contrappone all'attività organizzata – prestazione specifica del rapporto di cui all'art. 1655 – l'attività invece di carattere “personale”.

  • Sono da ricomprendersi tra questi elementi tutti quei fattori che comunque concorrano a formare il risultato – o scopo – dell'attività imprenditoriale.

  • La cui separazione diverrebbe altrimenti problematica. Bigiavi, in La piccola impresa, considera piccoli imprenditori anche i lustrascarpe, gli impagliatori e le lavandaie.

  • Categorie da parificarsi.

  • Il Ferrara tende invece ad identificare piccole imprese e professioni intellettuali sul rilievo che in ambedue i casi il prodotto dell'attività non è frutto dell'organizzazione ma dell'operosità personale dell' “imprenditore”. Teoria alla quale riteniamo di avere già risposto.

  • Analoghe conclusioni per Asquini, Bigiavi, Ferrara, Ferri, Graziani, Casanova.

  • Così, pressoché tutta la dottrina.

  • Arena, Auletta, Ferrara, Ferrarini, Ferri, Ghidini.

  • In Le imprese. Questa teoria che prende il suo spunto principale da considerazioni di stretta esegesi letterale, si sviluppa e si conforta con argomentazioni più generali, per le quali le categorie “specifiche” non potrebbero spesso farsi rientrare nella categoria generale. Poiché la critica a tali deduzioni (che si fondano su un mancato approfondimento del concetto di organizzazione) può assai facilmente dedursi da quanto già detto, per non ripeterci ci occuperemo qui principalmente delle argomentazioni letterali.

  • Per congiungere, cioè, proposizioni non dipendenti tra loro: per es.: “Studia e fa sports”.

  • Se non fa che unire semplicemente, affermando, due proposizioni: “Lavoro e mi diverto”.

  • Quando unisce due termini dei quali l'uno è naturale conseguenza dell'altro: “Avete fatto male e subitene le conseguenze”.

  • Se collega due proposizioni di cui la seconda ha funzioni esplicative o di chiarimento dell'altra, in sostituzione di particelle come: cioè, perciò, ecc.

  • Relazione del Guardasigilli al l. V°, n. 36, primo e terzo capoverso.

  • Con ciò si è inteso evidentemente esaurire ogni campo di attività economica: dal che potrebbe dedursi un argomento (relativo, perché altrove contraddetto) per ritenere che nelle disposizioni del nuovo codice le antiche attività commerciali siano state suddivise in due sole categorie: “industria” e “commercio”. Il codice del 1942, nel suo rapido rivolgimento innovativo risente ancora della vecchia terminologia con la quale si distingueva, nell'ambito dell'attività industriale in senso lato, (ricomprendente anche l'agricoltura) l' “industria in senso stretto” (o manifattrice) e il “commercio” (scambio o trasporto): v. : Corso di dir. ind., a cura di G.Roz, 1927, p. 1 e ss.

  • Nessun particolare innovamento concettuale è stato introdotto dalla recente legge sull'artigianato (l. 8.8.85, n. 443), che individua il criterio qualificatore dell'artigiano nella natura dell'attività e nelle dimensioni dell'impresa. Il primo, lo classifica tra i piccoli imprenditori e il secondo, in ragione del tipo di attività esercitata, come artigiano.

Angelo Casella

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