Data: 12/01/2015 14:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Imputato del delitto di rapina aggravata e gi� condannato in primo grado, un uomo era riuscito ad ottenere, tramite il suo difensore, la conversione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, �rafforzata� per�, data la sua pericolosit� sociale e il rischio di reiterazione del reato, dal c.d. braccialetto elettronico.

Peccato, per�, che la polizia giudiziaria locale non disponesse del congegno tecnologico.

Cos� l'uomo � rimasto in carcere.

La vicenda � finita sotto la lente della Suprema Corte, di fronte alla quale il legale dell'imputato, eccependo la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, che venivano subordinati alle esigenze di spesa della P.A., chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere.

Ma per la seconda sezione penale della Cassazione, tale conferma, una volta preso atto dell'assenza materiale del dispositivo elettronico, conditio sine qua non per la concessione dei domiciliari, � una scelta obbligata.

Con sentenza n. 520 del 9 gennaio 2015, i giudici del Palazzaccio hanno preliminarmente ricordato che �la previsione di cui all'art. 275-bis c.p.p., che consente al giudice di prescrivere - con gli arresti domiciliari - l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalit� di esecuzione di una misura cautelare personale; ci� in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice pu� adottare, non gi� ai fini della adeguatezza della misura pi� lieve, ma ai fini del giudizio sulla capacit� effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libert� personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni�.

Per cui, ha affermato il collegio, ove tale misura sia considerata necessaria dal giudice, ma, tuttavia, �non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perch� la impossibilit� della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensit� delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato�.

Del resto, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, non �pu� pretendersi che lo Stato predisponga un numero indeterminato di braccialetti elettronici, pari al numero dei detenuti per i quali pu� essere utilizzato, essendo le disponibilit� finanziarie dell'Amministrazione necessariamente limitate, come sono limitate tutte le strutture (carcerarie, sanitarie, scolastiche, etc.) e tutte le prestazioni pubbliche offerte ai cittadini, senza che ci� determini alcuna violazione del principio di eguaglianza e degli altri diritti costituzionalmente tutelati�.


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