Data: 13/05/2004 - Autore: www.filodiritto.com
In materia di appalti ed in particolare di requisiti richiesti per la partecipazione alle gare, il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito che bench� l'esclusione del concorrente che sia stato condannato per reati finanziari o che incidono sulla moralit� professionale sia non obbligo ma una facolt� discrezionale per la stazione appaltante, � legittima l'esclusione del concorrente che non dichiari di aver patteggiato una pena ex art. 444 c.p.p. per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge in concorso, turbata libert� degli incanti in concorso, associazione per delinquere, corruzione continuata e altro, qualora il bando espressamente richieda tale tipo di dichiarazione; e ci� anche nel caso in cui la lettera di invito preveda una formulazione pi� ambigua ed equivoca, attesa la prevalenza del bando sulla lettera di invito. Tali reati evidenziano una situazione che doveva essere portata a conoscenza della stazione appaltante, al fine di esprimere le valutazioni sulla cui discrezionalit� si incentra l'appello; e non rileva il fatto che tali reati siano stati accertati con una sentenza ex art. 444 c.p.p. anzich� con un'ordinaria sentenza di condanna. (Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 2 gennaio - 29 marzo 2004, n.1660: Contratti della P.A. - Ammissione - Requisiti - Moralit� professionale - Portata - Art. 18 D.L. vo n. 406 del 1991).
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