Data: 13/01/2015 19:30:00 - Autore: A.V.

di Avv. Michela Manganati � Foro di Cremona - Disoccupati cronici, studenti svogliati o attempati �teenager�? Niente pi� alibi per i �bamboccioni� che non vogliono andare via da casa e rimanere sotto lo stesso tetto tra le cure amorevoli e la �paghetta� di mamma e pap�.

Pur mantenendo una posizione prudente sulla facolt�, per i genitori, di scaricare la prole �pigra�, sulla delicata questione del mantenimento dei figli maggiorenni, la Cassazione � sempre pi� orientata a porre un freno (Vedi: Mantenimento dei figli maggiorenni. Fino a quando un genitore e' obbligato?' Ecco le sentenze pi� significative). 

� vero, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore et�, ma permane fino al raggiungimento di una indipendenza economica tale da essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ma tale obbligo non � infinito (Vedi la guida "Il mantenimento dei figli maggiorenni" ). 

Se da un lato, non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalit�, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008), dall'altro, l'abuso non � pi� tollerato.

L'obbligo continua vigere, afferma la Cassazione, solo se il figlio �incolpevolmente� non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010).

Come dire, i bozzoli, ormai diventati farfalle devono librarsi con le proprie ali.

Se, dunque, la precariet� del mondo del lavoro accentuata dalla crisi fa perdere l'occupazione espletata in passato (Cass. n. 23590/2010) o impedisce di trovare un impiego idoneo, per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di indipendenza economica, la Cassazione ha ritenuto, senza ma e senza se, configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno richiesto da parte del genitore obbligato (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011).

Cos�, ad esempio, la S.C. ha detto di no al mantenimento della figlia trentaseienne laureata in architettura (e titolare di rendita immobiliare) che aveva rifiutato l'offerta di lavoro del padre, occupato nel settore dell'edilizia, poich� in grado di �attendere ad occupazioni lucrative, ingiustamente, invece, da lei rifiutate�  (Cass. n. 610/2012).

Allo stesso modo, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attivit� lavorativa saltuaria ed era iscritto all'universit� da pi� di otto anni (Cass. n. 1585/2014) e al figlio ultratrentenne senza lavoro ma in possesso di un patrimonio tale da garantirgli l'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013).

Il no ai bamboccioni � stato rigorosamente ribadito dalla Cassazione anche nella recente sentenza n. 18076 del 20 agosto scorso nei confronti di due fratelli, della �tenera� et�, rispettivamente, di 46 e 47 anni, che la madre non riteneva ancora pronti per seguire la loro strada e voleva tenere amorevolmente con s� sotto il tetto della casa coniugale a lei assegnata dopo la separazione (vai alla news "Cassazione. Fuori casa i bamboccioni over 40!" ). Ma gli Ermellini non hanno mostrato alcuna �comprensione�, mettendo alla porta i due fratelli disoccupati ma impegnati �attivamente nella ricerca di un lavoro�, ritenendo che la crisi economica non possa giustificare la mancata sistemazione di persone adulte in grado di �assumersi la completa responsabilit� della propria esistenza�.

Avv. Michela Manganati - Foro di Cremona

E-mail m.manganati@virgilio.it

Cell. 328 2036259


Tutte le notizie