Data: 18/01/2015 16:50:00 - Autore: Davide Sacco

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Per evitare che il diritto di credito, su eccezione del debitore, possa essere dichiarato estinto, con vanificazione di ogni sforzo volto a recuperare le pretese giustamente vantate, è opportuno che il creditore conosca esattamente quale è la legge applicabile al rapporto giuridico e i termini di prescrizione da questa previsti. 

Non è rara, specie nei rapporti giuridici transfrontalieri e nelle ipotesi in cui non sia comunque applicabile la legge italiana, l'inesatta conoscenza dei termini prescrizionali, talora più brevi rispetto ai termini previsti dall'ordinamento italiano.

L'ordinamento slovacco prevede un termine generale di prescrizione dei crediti (premlčanie) di 3 anni (legge n.40 del 1964, Codice civile) e un termine speciale di 4 anni (legge 513 del 1991, Codice Commerciale) per i crediti commerciali, scaturenti da rapporti tra imprese, imprese ed enti pubblici o in altri casi espressamente previsti dal legislatore.

Tali termini decorrono dal momento in cui il diritto di credito può essere fatto valere, ossia dal momento in cui il credito diviene esigibile.

Sempre in tema di prescrizione si deve far particolare attenzione alla scelta del legislatore slovacco di escludere la diffida dagli atti interruttivi della prescrizione. Ne deriva che per interrompere il termine prescrizionale è necessario avviare un procedimento giudiziario

Qualora il creditore decida di adire le vie giudiziarie per recuperare il proprio credito, si troverà di fronte a diverse alternative.

I./ Procedimento di ingiunzione di pagamento

Innanzitutto si deve fare riferimento al procedimento di ingiunzione di pagamento (platobný rozkaz). Tale procedimento monitorio, che si avvia con il deposito in via telematica del ricorso presso il competente Tribunale, ha l'indubbio vantaggio della rapidità; il giudice è, infatti, tenuto ad emettere il provvedimento entro e non oltre il termine di 10 giorni dal deposito del ricorso stesso. Dalla notifica del provvedimento emesso dal giudice, inaudita altera parte, il debitore ha 15 giorni per proporre opposizione. In mancanza di opposizione il provvedimento passa in giudicato, formando il titolo esecutivo. In caso di opposizione il provvedimento di ingiunzione perde efficacia e si avvia un procedimento ordinario.

II./ Azione ordinaria

Alternativa al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento è il deposito del ricorso per l'avvio dell'azione ordinaria. Il ricorso, una volta depositato, viene analizzato dall'autorità giudiziaria, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti formali necessari, fissa la data della prima udienza e notifica alle parti in causa la relativa citazione. Una volta formulate le domande e le eccezioni dalle parti in causa, ha avvio la fase dell'istruzione probatoria, al termine della quale non è più possibile presentare o proporre nuovi mezzi di prova. Segue la fase decisoria.

Degna di nota è la possibilità concessa dal legislatore slovacco alle parti di rinunciare alla partecipazione alla prima udienza, consentendo al giudice – verificata la regolarità del contraddittorio e richiesta, se necessario, una memoria integrativa per chiarire eventuali aspetti necessari alla soluzione del caso – di decidere sulla base della documentazione depositata, con esclusione quindi della vera e propria fase di istruzione probatoria.

III./ Procedura fallimentare

Talora, nonostante le diverse finalità dell'istituto giuridico, si può optare per il deposito dell'istanza di fallimento. Si deve, tuttavia, porre particolare attenzione al concetto di insolvenza previsto dal legislatore slovacco.

Sono ritenuti insolventi (platobná neschopnos) le società debitrici che non siano in grado di pagare due o più obbligazioni assunte e scadute da più di 30 giorni. A partire dal 1 gennaio 2012 requisito necessario per la dichiarazione di fallimento è l'inadempienza nei confronti di almeno due creditori.

La legge fallimentare prevede, poi, su richiesta del debitore o anche del creditore, ma sempre con il consenso del debitore, l'insolvenza possa essere risolta con un piano di ristrutturazione approvato dai creditori. In tale ipotesi la debitrice continuerà la sua attività, ottenendo così quanto necessario al pagamento dei debiti.

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Procedimento di esecuzione in Slovacchia

Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore potrà avviare l'azione esecutiva. A differenza di quanto avviene in Italia, e analogamente a quanto avviene in altri vicini Paesi europei, l'esecuzione è affidata ad una figura specifica, l'esecutore.

Il sistema risulta essere particolarmente efficiente in quanto l'esecutore, iscritto in un apposito registro degli esecutori, non è un dipendente statale ma un professionista privato, i cui introiti sono costituiti dai corrispettivi di successo (di solito pari al 20% delle somme recuperate, con un massimo di € 33.194,00) e, pertanto, è molto motivato nella ricerca dei beni del debitore. E' in ogni caso concessa la possibilità di accordarsi direttamente con l'esecutore per un diverso onorario. In caso di capienza del debitore tutte le spese e gli onorari di esecuzione sono posti a carico del debitore stesso.  

Avv. Davide Sacco

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