Data: 20/01/2015 12:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 295 del 13 Gennaio 2015. In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quando è possibile che il custode si liberi dall'obbligo di risarcimento del danno il pregiudizio arrecato? E ancora, come viene ripartito l'onere della prova in capo alle parti? Nel caso in oggetto ricorre in Cassazione l'azienda incaricata della manutenzione di un tratto stradale, a seguito di danneggiamento di un'autovettura in transito, danno riportato a causa di una macchia d'olio presente sul manto stradale.


La responsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo”. Esordisce così la Suprema corte, nel motivare la propria decisione di rigetto del ricorso presentato dall'azienda condannata a risarcire il danno all'automobilista. Ciò significa che “perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”. La responsabilità del custode è esclusa solamente dal caso fortuito, il cui onere della prova grava proprio in capo allo stesso soggetto; in definitiva, il principio enunciato dalla Corte è il seguente: “in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, a opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso”. Di fatto, nei gradi di merito, il custode non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.


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