Data: 15/01/2015 19:35:00 - Autore: A.V.
Con ordinanza interlocutoria n. 233 del 12 gennaio 2014, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione avendo rivelato un contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di ricorrere contro un'ordinanza con cui viene dichiarato inammissibile l'appello ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite
Nella motivazione dell'ordinanza la Corte rileva che  secondo un orientamento espresso dalla sesta sezione della Cassazione "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter codice di procedura civile, se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo". 

In una simile ipotesi infatti resterebbe sempre possibile impugnare per Cassazione il provvedimento di primo grado secondo quanto dispone il terzo comma dell'articolo 348-ter.
Sempre secondo tale orientamento l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello sarebbe invece ricorribile per Cassazione laddove "dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali". In questo caso infatti la pronuncia ha un carattere definitivo e valore di sentenzaDel resto, "la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado" e va pronunciata con sentenza.

Secondo un diverso orientamento della Corte, invece,  non sarebbe mai possibile il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, contro l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello.

Rilevato tale contrasto giurisprudenziale il collegio ha ritenuto così opportuno rimettere gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Riferimenti procedurali:

Art. 348 ter. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.



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