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Data: 16/01/2015 19:10:00 - Autore: Cristina Bassignana A cura dell'avv. Cristina Bassignana
TAR Campania – Salerno, sezione II, 16.07.2014 n. 1383
Quale procedura è tenuto a seguire il Comune che intenda conferire ad avvocati l'incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità da svolgersi per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a tutti gli organi comunali per la durata di un anno?
E' quanto si è domandato un avvocato che ha impugnato la delibera di un Comune deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 in quanto, vista la natura dell'incarico, l'Ente Locale avrebbe dovuto porre in essere la procedura concorsuale di tipo selettivo aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, aspiravano al conseguimento dell'incarico. Il TAR della Campania – Salerno, sezione II, con sentenza del 16.07.2014 n. 1383 ha dichiarato il ricorso fondato disponendo che la mancata attivazione, nel caso di specie, della procedura comparativa ha determinato l'illegittimità della delibera che deve quindi essere annullata. Nello schema di convenzione risulta, infatti a chiare lettere, che l'incarico affidato ai legali esterni comprendeva la gestione di tutto il servizio di attività legale dell'amministrazione. Il Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni, approvato dallo stesso Comune, stabilisce però che “allo scopo di garantire la trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, unitamente alla professionalità degli incarichi, ammette la possibilità di procedere al conferimento diretto di incarichi legali a professionisti esterni nelle sole e limitate ipotesi di rappresentanza e difesa in giudizio e di particolari consulenze, prevedendo negli altri casi l'utilizzo di procedure selettive per la scelta del professionista esterno”. La Giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Reg. Controllo Basilicata, parere 8/09), inoltre, sottolinea l'esigenza di distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo. Il primo si caratterizza per un quid pluris sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al singolo contratto d'opera intellettuale. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti con determina n. 4 del 7/07/2011 afferma che l'affidamento dei servizi legali è configurabile quando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce.
Avv. Cristina Bassignana |
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