Data: 16/01/2015 12:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi          cassazionista


E' bene sapere che il candidato a un concorso pubblico, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali.

Tale fondamentale principio viene posto in risalto dalla pregevole sentenza del Tar Lazio sezione 1 bis, la n. 8941 del 17.10.2013, ove il tribunale esamina una fattispecie relativa al ricorso per annullamento di un decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 1xxx prot. 1xxx0 CC, nella parte in cui vengono approvate le graduatorie di merito del concorso per 1548 Allievi CC effettivi, unitamente all'istanza di annullamento di una deliberazione della Commissione esaminatrice del predetto concorso, con la quale vengono approvate le graduatorie di merito.

A ricorrere è un volontario nella Marina Militare in ferma prefissata di un anno (VFP1) dal 2005 ed in servizio a seguito della riafferma dal xxxx e partecipante al concorso, per titoli ed esami, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno e quadriennale, ovvero in rafferma annuale, per la copertura di 1548 allievi CC effettivi. 

Egli ha impugnato gli atti ritenendoli lesivi del proprio interesse connesso al conferimento della nomina quale allievo carabiniere, precluso in concreto dalla sua collocazione nella graduatoria gravata al posto n. 1910 con un punteggio complessivo pari a 82,50; nel proprio ricorso il militare sostiene che l'Amministrazione abbia violato:
1) l'art. 2199 comma 3 d.lgs. n.66/2010
2) l'art. 4 comma 6 d.l. n. 102/2010
3) l'art. 12 del bando di concorso, secondo cui l'estensione dei requisiti di ammissione per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nei confronti dei militari in ferma prolungata quadriennale (VFP4), non comporta una pari estensione del periodo di riferimento per la valutazione dei titoli di servizio posseduti da ciascun candidato, a ciò ostando il disposto dell'art. 12 del bando che è riferito soltanto ai VFP1.

Il Tar, con propria ordinanza ha ritenuto fondato il motivo di gravame, ove si lamenta l'illegittimità della valutazione dell'attività svolta dai vari candidati in qualità di VFP4.

Nelle pieghe della sentenza, gli Eccellenti Magistrati del Tribunale amministrativo hanno ricordato il principio generale secondo il quale le regole stabilite nel bando di concorso per la copertura di posti nella pubblica amministrazione vincolano rigidamente l'operato di quest'ultima, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione, che tra l'altro deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute ed escludendo ogni procedimento in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

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