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Data: 16/01/2015 19:30:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani TRIBUTARIO FLASH ACCERTAMENTO e PROCESSO La lente dell'avvocato sul problema fiscale di Ilaria Corridoni Avvocato cassazionista Master tributario Ieri, con sentenza della Sezione Terza Penale, n. 1738/2014 (Rel. Chiara Graziosi - Pres. Aldo Fiale), la Suprema Corte di Cassazione è tornata torna sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in ipotesi di reato tributario disciplinata dal D. Lgs. 74/2000. Si ridiscute sul tema dell'applicabilità di tal misura sui beni della persona giuridica, stante che i reati tributari non rientrano nel cono precettivo delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, con cui è stato varato il principio societas delinquere potest. La legge 244/2007 all'art. 1 c. 143 ha introdotto l'obbligo di confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, secondo le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p., in caso di condanna o di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p) per reati in materia di IVA o Imposte Dirette, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2008. Quando non è possibile la confisca diretta del profitto o prezzo del reato, può procedersi alla confisca per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto (in materia di reati tributari l'imposta evasa con interessi e sanzioni) Il GIP può autorizzare il sequestro finalizzato alla confisca sin dalla fase delle indagini preliminari su richiesta del PM. Tale sequestro può riguardare anche beni cointestati al reo o in comproprietà con soggetti estranei al reato. Lungamente dibattuta la questione se oggetto possibile di confisca (e dunque di sequestro preventivo) potessero essere anche i beni di persone giuridiche ed enti quando il reato fosse commesso dai suoi organi. Di gran lunga prevalendo l'orientamento negativo, ma nel permanere del contrasto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate con sentenza n. 10561/2014. Il Supremo Consesso ha stabilito che non necessariamente va esclusa la confiscabilità dei beni della società. Sequestro e confisca vanno diretti contro i beni della società quando essi rappresentino il prezzo o il profitto derivante da reato tributario, mentre non sono assoggettabili a tali misure altri beni della persona giuridica. Sì, dunque, al sequestro e alla confisca diretta di danaro o altri beni fungibili che siano profitto o prezzo di reato quando ne sia possibile il reperimento. In tal caso non può procedersi all'applicazione dei vincoli e alla confisca per equivalente sui beni dell'organo di rappresentanza dell'ente o della società. Da questo importante arresto prende le mosse la decisione resa ieri, 15 gennaio 2015, dalla Corte di Cassazione, la quale ribadisce che può esserci sequestro finalizzato alla confisca nei confronti della persona giuridica purché si tratti di beni direttamente riconducibili al prezzo o al profitto del reato, previamente individuati compatibilmente con i tempi e le esigenze tipici della fase cautelare (perché non diventi concretamente irrealizzabile l'applicazione della misura). Conclude la Suprema Corte, pur ribadendo tutte le perplessità che sorgono dal dover adattare la illustrata disciplina a fattispecie di reato escluse dal quadro che governa la responsabilità di società ed enti (il richiamato D. Lgs. 231/2001), che, in ipotesi di reato tributario, non è possibile escludere automaticamente il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca sui beni della persona giuridica. Perciò il PM e il GIP non debbono optare sempre e comunque per il sequestro sui beni del reo persona fisica, dando per scontato che non possano essere sequestrati e confiscati beni della società. Viene quindi cassata l'ordinanza n. 89/2013 con cui il Tribunale della Libertà di Perugia aveva sostanzialmente negato in toto l'ipotizzabilità di un sequestro in danno della società, senza interrogarsi se fosse possibile applicare la misura su beni di essa che potessero rappresentare il profitto o il prezzo del reato ipotizzato (omesso versamento IVA- art. 10 ter del Dlgs. 74/200). Da ricordare che il Procuratore Generale aveva, invece, concluso per il rigetto del ricorso. |
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