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Data: 25/01/2015 16:30:00 - Autore: G.C. Secondo quanto dichiarato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza n. 434 del 14/01/2015, il credito Irap, in virtù della sua natura di ordinario credito vantato dal privato nei confronti della P.A., è azionabile solamente nelle usuali forme del rimborso e, pertanto, non può essere richiesto dal contribuente riportandolo nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo. Infatti, ciò non è previsto né dalla disciplina Irap, né dalla normativa inerente alla cessione dei crediti in materia di imposte dirette, che fa riferimento al solo rimedio del rimborso (secondo quanto stabilito dal regio decreto del 1923). Inoltre, né la normativa secondaria, né la prassi amministrativa contengono determinazioni di diverso orientamento. La pronuncia della Suprema Corte arriva in accoglimento parziale del ricorso del fisco contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Marche che, in merito all'appello proposto dal contribuente in causa, annullava la cartella di pagamento dell'amministrazione finanziaria relativa al recupero di Iva e Irap. Secondo i giudici di Cassazione, infatti, dal momento che non vige in materia di imposte dirette il regime armonizzato di neutralità, non sussiste l'esigenza di garantirne il funzionamento anche nelle trasformazioni sostanziali di carattere soggettivo.
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