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Data: 21/01/2015 10:40:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Quando si configura la fattispecie dell'ingiuria aggravata e continuata?
In generale sappiamo che ci sono situazioni nelle quali le ingiurie rivolte ad un sottoposto rilevano penalmente, altre diverse circostanze ove tali frasi non varcano la soglia dell'illecito.
Il contesto che analizziamo questa volta è una missione militare estera in un teatro operativo semi bellico.
Accade che un Capitano dell'Esercito Italiano redarguisce in modo brusco e in termini perentori l'atteggiamento critico assunto dal caporal maggiore, per altro alla presenza degli altri militari partecipanti.
Ebbene, tale duro intervento ( ....le frasi che si leggono nella sentenza sono molto forti... ) è stato ritenuto (Corte di Cassazione sezione 1 penale sentenza n. 52166 del 16.12.2014 ) di per se' legittimo - senza necessita' di evocare l'operativita' di alcuna scriminante - in quanto conforme ai compiti ( e ai doveri ) dell'ufficiale di grado superiore del reparto, quale era il capitano, tenuto ad assicurare l'osservanza della disciplina e della gerarchia militare nei rapporti tra tenente e caporalmaggiore, entrambi suoi subordinati, compromesso dal comportamento dello (OMISSIS), che esigeva il richiamo immediato dello stesso all'ordine e al rispetto dovuto al superiore in grado. La Corte di Cassazione ci dice che la sentenza originaria ( c'era stata assoluzione da parte della Corte Militare di Appello Roma ) impugnata ha valorizzato lo specifico contesto ambientale al fine di ritenere la cogenza assoluta del dovere di assicurare, mediante la reprimenda rivolta dall'imputato al sottoposto, la tutela della figura del (OMISSIS), compromessa nella sua autorita' di ufficiale superiore in grado, di fronte agli altri militari presenti soggetti al suo comando, in quanto funzionale al mantenimento del rapporto di dovuto rispetto, disciplina e obbedienza - connesso alla scala gerarchica - assolutamente necessario, in costanza di una missione militare in zone di guerra, a tutelare la sicurezza e l'incolumita' stessa dei militari affidati al comando del (OMISSIS).
E' proprio in relazione a tale particolare contesto, e alle suddette esigenze inderogabili di tutela di beni primari della persona, che i giudici di merito hanno ritenuto che la crudezza del linguaggio utilizzato dall'imputato non esorbitasse dall'oggettivita' di una legittima - per quanto aspra - reprimenda, contenuta nell'ambito della sua funzione di esercizio del potere gerarchico ed esauritasi nello stesso, cosi' da non trasmodare in alcuna lesione oggettiva dell'onore e del decoro personale dell'inferiore gerarchico, necessaria a integrare il reato di ingiuria.
In definitiva: il reato di ingiuria aggravata e continuata ad inferiore, ex articolo 47 c.p.m.p., nn. 2 e 5, articolo 196 c.p.m.p., comma 2, commesso nei confronti dell'inferiore gerarchico mediante l'offesa del prestigio, onore e dignita' dello stesso, alla presenza dei militari componenti il plotone, proferendo le frasi indicate nel capo d'imputazione, non sussiste se ricorrono le specifiche circostanze descritte nella pregevole sentenza commentata.
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