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Data: 22/01/2015 16:50:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi cassazionista Siamo in ambito di pubblico impiego, settore Istruzione, per scoprire se il servizio di ruolo prestato all'estero dia diritto alla supervalutazione di tale periodi.
Vediamo questo principio generale: il beneficio previsto dal d.lvo n. 297/94 articolo 673 comma 1 stabilisce che il servizio di ruolo prestato all'estero e' calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo; comporta una permanente maggiore anzianita' ai fini soli economici ( e quindi ai fini degli scatti di anzianita' o di altre forme di progressione economica in ragione della mera anzianita' di servizio ) e non e' suscettibile di riassorbimento al passaggio - sempre per anzianita' - del dipendente ad un successivo piu' elevato livello retributivo, ma opera permanentemente ai fini della progressione economica del dipendente.
Si considera infondata la tesi del cosiddetto "riassorbimento" del beneficio della supervalutazione dell'anzianita' di servizio prestato all'estero ( Corte di Cassazione, sentenza n. 14949 dell'01.07.2014 ), nel senso che il beneficio consisterebbe solo nell'anticipazione di uno scatto di anzianita' o di un passaggio ad un livello retributivo superiore ove previsto per mero decorso dell'anzianita' di servizio.
Infatti, la norma attributiva del beneficio non prevede affatto il suddetto riassorbimento.
Essa pone che il servizio di ruolo prestato all'estero e' calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo; è previsto analogo beneficio anche ai fini del trattamento di quiescenza stabilendo che il servizio stesso e' valutato con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.
Non c'e' alcuna menzione del riassorbimento predicato dall'Amministrazione, diversamente da quel che accade in fattispecie similari.
L'intero esame della fattispecie era nato dalla domanda avanzata da un professore nei confronti del Ministero dell'Istruzione, domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero nei periodi dal xxxx8 al 2xxxxxx e dal xxxxxx9 al 3xxxxxxx, nella misura del doppio del trattamento stipendiale per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo, senza riassorbimento al raggiungimento della superiore posizione stipendiale ai fini del collocamento nelle posizioni stipendiali previste per il Comparto Scuola a far data dall'1 gennaio 1996.
L'Amministrazione convenuta era stata condannata a ricostituire la carriera retributiva del ricorrente in conformita' con il diritto accertato e a corrispondere al (OMISSIS) gli emolumenti arretrati oltre agli interessi legali.
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