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Data: 17/08/2020 15:30:00 - Autore: Giovanni Tringali
False comunicazioni sociali: definizione[Torna su]
Le false comunicazioni sociali possono essere definite come il comportamento di chi: - espone in maniera consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge dei fatti materiali rilevanti che non rispondono al vero oppure - omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge inerenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene. False comunicazioni sociali: cosa sono[Torna su]
Si tratta di un reato, procedibile d'ufficio, commesso nella tenuta delle comunicazioni sociali previste dalla legge. Di conseguenza, possono commetterlo solo:
Siamo di fronte, quindi, a un reato proprio. Quando si configura il reato[Torna su]
Affinché il reato di false comunicazioni sociali possa dirsi integrato, le falsità o le omissioni non sono sufficienti, ma è necessario, altresì:
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. La pena per le false comunicazioni sociali[Torna su]
La pena prevista dal codice civile per il reato di false comunicazioni sociali è quella della reclusione da uno a cinque anni. Sempre in forza di quanto previsto dall'articolo 2621 c.c., la medesima si applica anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni che la società possiede o amministra per conto di terzi. Fatti di lieve entitàSe i fatti idonei a integrare il reato di false comunicazioni sociali sono di lieve entità, la pena, in forza di quanto previsto dall'articolo 2621-bis c.c., è quella della reclusione da sei mesi a tre anni. A tal fine, per valutare la lieve entità è necessario tenere conto:
La pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica anche nel caso in cui i fatti riguardano società che:
In tale seconda ipotesi, per la procedibilità del delitto è richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Particolare tenuità del fatto[Torna su]
Il legislatore del 2015, nel riformare il reato di false comunicazioni sociali, si è preoccupato anche di orientare l'attività del magistrato chiamato a giudicarlo, prevedendo, con l'introduzione dell'articolo 2621-ter nel codice civile, che, ai fini della non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, occorre valutare in maniera prevalente l'entità dell'eventuale danno che sia stato cagionato alla società, ai soci o ai creditori. False comunicazioni sociali delle società quotate[Torna su]
Nelle società quotate, la commissione del reato di false comunicazioni sociali è punito più severamente: di esso si occupa, in maniera specifica, l'articolo 2622 del codice civile, stabilendo la pena della reclusione da tre a otto anni. Tale trattamento sanzionatorio, più rigido, è in particolare riservato ai casi in cui le falsità o le omissioni riguardano:
Giurisprudenza sulle false comunicazioni sociali[Torna su]
Si riporta qui di seguito quanto statuito in alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione in materia di false comunicazioni sociali: Cassazione n. 11308/2020Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Cassazione n. 27170/2018Premesso che il reato di false comunicazioni sociali, in particolare dopo la riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2015, è posto a tutela della correttezza e trasparenza dell'informazione societaria, quale bene 'strumentale' alla salvaguardia dei beni 'finali' del patrimonio dei soci e dei creditori, nonché dei terzi interessati, la consumazione dell'illecito coincide con l'esposizione (o l'omissione) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero "nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico. Cassazione n. 6495/2018Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, pertanto non vi può essere possibilità di identificazione con il reato di truffa e i due reati possono concorrere tra loro, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie. |
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