Data: 17/08/2020 15:30:00 - Autore: Giovanni Tringali

False comunicazioni sociali: definizione

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Le false comunicazioni sociali possono essere definite come il comportamento di chi:

- espone in maniera consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge dei fatti materiali rilevanti che non rispondono al vero

oppure

- omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge inerenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene.

False comunicazioni sociali: cosa sono

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Si tratta di un reato, procedibile d'ufficio, commesso nella tenuta delle comunicazioni sociali previste dalla legge.

Di conseguenza, possono commetterlo solo:

  • gli amministratori,
  • i direttori generali,
  • i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
  • i sindaci,
  • i liquidatori.
Siamo di fronte, quindi, a un reato proprio.

Quando si configura il reato

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Affinché il reato di false comunicazioni sociali possa dirsi integrato, le falsità o le omissioni non sono sufficienti, ma è necessario, altresì:

  • che il soggetto attivo ponga in essere la condotta con il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
  • che la condotta sia concretamente idonea a indurre altri in errore.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

La pena per le false comunicazioni sociali

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La pena prevista dal codice civile per il reato di false comunicazioni sociali è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Sempre in forza di quanto previsto dall'articolo 2621 c.c., la medesima si applica anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni che la società possiede o amministra per conto di terzi.

Fatti di lieve entità

Se i fatti idonei a integrare il reato di false comunicazioni sociali sono di lieve entità, la pena, in forza di quanto previsto dall'articolo 2621-bis c.c., è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.

A tal fine, per valutare la lieve entità è necessario tenere conto:

  • della natura e delle dimensioni della società;
  • delle modalità o degli effetti della condotta.
La pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica anche nel caso in cui i fatti riguardano società che:
  • nei tre esercizi antecedenti hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro;
  • nei tre esercizi antecedenti hanno realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro;
  • hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500mila euro.

In tale seconda ipotesi, per la procedibilità del delitto è richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Particolare tenuità del fatto

Il legislatore del 2015, nel riformare il reato di false comunicazioni sociali, si è preoccupato anche di orientare l'attività del magistrato chiamato a giudicarlo, prevedendo, con l'introduzione dell'articolo 2621-ter nel codice civile, che, ai fini della non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, occorre valutare in maniera prevalente l'entità dell'eventuale danno che sia stato cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

False comunicazioni sociali delle società quotate

Nelle società quotate, la commissione del reato di false comunicazioni sociali è punito più severamente: di esso si occupa, in maniera specifica, l'articolo 2622 del codice civile, stabilendo la pena della reclusione da tre a otto anni.

Tale trattamento sanzionatorio, più rigido, è in particolare riservato ai casi in cui le falsità o le omissioni riguardano:

  • società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  • società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  • società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  • società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  • società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Giurisprudenza sulle false comunicazioni sociali

Si riporta qui di seguito quanto statuito in alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione in materia di false comunicazioni sociali:

Cassazione n. 11308/2020

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Cassazione n. 27170/2018

Premesso che il reato di false comunicazioni sociali, in particolare dopo la riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2015, è posto a tutela della correttezza e trasparenza dell'informazione societaria, quale bene 'strumentale' alla salvaguardia dei beni 'finali' del patrimonio dei soci e dei creditori, nonché dei terzi interessati, la consumazione dell'illecito coincide con l'esposizione (o l'omissione) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero "nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico.

Cassazione n. 6495/2018

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, pertanto non vi può essere possibilità di identificazione con il reato di truffa e i due reati possono concorrere tra loro, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.






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