Data: 19/01/2015 19:30:00 - Autore: A.V.
di Dott. Matteo Dalla Pozza, Dott. Mirko Pozzato, Dott. Cristian Peruffo - A partire dall'11 dicembre 2014, con l'entrata in vigore della Legge n.162/2014, che ha convertito in legge il D. Lgs. n. 132/2014, il Legislatore ha provveduto, inter alios, alla consistente modifica dell'istituto del pignoramento presso terzi. Si tratta, infatti, di modifiche inerenti il Foro generale presso il quale la causa mobiliare dovrà essere radicata, la previsione della mera richiesta al terzo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 547 c.p.c. (quando prima della riforma il terzo doveva altresì essere citato a comparire alla fissata udienza) e la ricerca in via telematica dei beni da pignorare.

NB: Per successivi aggiornamenti vedi: Il pignoramento presso terzi. Guida con formula


Il Foro generale

Prima di tale riforma, l'art. 26 c.p.c. prevedeva che Foro competente per l'esecuzione forzata presso terzi fosse individuato nel Tribunale del luogo in cui il terzo debitore aveva la propria residenza o sede.

Ciò aveva l'evidente obiettivo di evitare che il terzo debitore, evidentemente estraneo alla vicenda giudiziaria di merito, dovesse subire gli spostamenti e le trasferte necessarie per poter presenziare alle udienze del procedimento di esecuzione, scaricando, di contro, il relativo onere in capo al creditore ed al debitore principale.

Il Legislatore, tramite l'introduzione dell'art. 26 bis c.p.c., ha invece rivisto l'impostazione generale del procedimento esecutivo presso terzi, statuendo, invece, quale Foro generale, quello del giudice del luogo presso il quale il debitore principale ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede.

L'intento di tale nuova impostazione sembrerebbe prima facie quello di agevolare la posizione del debitore principale, aggravando la posizione del terzo. Così in realtà non è, poiché l'art. 5432 n. 4 c.p.c., nella nuova formulazione, prevede che l'atto debba contenere "la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata...", diversamente dal previgente testo che invece espressamente richiedeva la citazione del terzo a comparire, unitamente al debitore principale, dinnanzi al GE.

Ora, quindi, è sufficiente che il terzo renda, tramite raccomandata A/R o pec, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. senza l'inconveniente di doversi recare fisicamente in udienza.

Invito a rendere la dichiarazione

L'atto ora deve altresì contenere, oltre alla citazione del solo debitore, l'invito (e non più la citazione) al terzo a rendere la dichiarazione nella quale deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Il terzo deve inoltre specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Qualora entro il termine di 10 giorni (termine, peraltro, meramente ordinatorio) dal perfezionamento della notifica dell'atto il terzo debitore non provveda a comunicare la dichiarazione al creditore, in sede di prima udienza di comparizione il Giudice dovrà fissare d'ufficio un'apposita udienza in cui il terzo dovrà comparire al solo fine di rendere tale dichiarazione. Sarà onere del creditore fare in modo che tale ordinanza sia notificata al terzo almeno 10 giorni prima della data fissata per l' apposita udienza.

Nell'ipotesi in cui il terzo non comparisse o, sebbene comparso, non rendesse la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno pertanto non contestati ai fini del procedimento e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Dichiarazione del terzo presentata in via telematica dal creditore procedente

Non bisogna però dimenticare che il processo civile si sta sempre di più evolvendo in ottica digitale. La maggior parte dei Tribunali sono infatti già stati autorizzati dal Ministero a ricevere le iscrizioni a ruolo in via telematica e, comunque, in tale direzione dovrà volgere la totalità dei Tribunali. Si può quindi ragionevolmente presumere che la dichiarazione del terzo possa, nell'ottica della redazione telematica del fascicolo di causa, essere depositata digitalmente dal difensore del creditore procedente unitamente alla nota di iscrizione a ruolo ed alle copie conformi dell'atto di pignoramento, dei titoli esecutivi e del precetto.

Se l'avvocato del creditore decidesse di iscrivere la causa al ruolo prima di aver ricevuto la dichiarazione del terzo, potrebbe quindi procedere al deposito della stessa in un momento successivo, ma sempre in via telematica.

Di contro, non avrebbe rilevanza alcuna la dichiarazione presentata dal creditore in formato cartaceo al GE in sede di udienza; quanto meno, sarebbe incompleto il fascicolo digitale depositato in cancelleria.

Perdita di efficacia del pignoramento

Al fine di evitare, come poteva succedere prima della riforma, la sgradita situazione in cui il debitore ed il terzo restassero all'oscuro della perdita di efficacia del pignoramento, è stato introdotto un nuovo articolo al codice di rito: il 164 ter. Tale norma prevede, infatti, che nel caso in cui il pignoramento perda efficacia ex art. 543 c.p.c., vale a dire per mancata iscrizione a ruolo della causa entro il termine di 30 giorni dalla riconsegna dell'atto notificato, sarà onere del creditore darne comunicazione al debitore ed al terzo mediante lettera raccomandata o tramite pec entro 5 giorni dalla scadenza del termine.

L'infelice formulazione della norma deve però intendersi in tal senso: il creditore deve comunicare al debitore ed al terzo la perdita di efficacia del pignoramento nell'arco dei successivi 5 giorni dalla scadenza del termine (senza statuire alcuna sanzione nel caso non vi provvedesse). Per logica, non potrebbe intendersi diversamente.

Ricerca telematica

In pendenza della previgente normativa era invalsa la prassi, specialmente in presenza di somme di cospicuo ammontare, di notificare l'atto di pignoramento ad una moltitudine di terzi debitori, specialmente istituti bancari, nella speranza che almeno uno di questi fornisse una dichiarazione positiva.

Attualmente, stante l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c., tale modus operandi potrà essere tranquillamente abbandonato. La norma infatti consente ai creditori pignoranti di rivolgersi direttamente al Presidente del Tribunale affinchè autorizzi l'Ufficiale Giudiziario competente a ricercare telematicamente i beni da pignorare, collegandosi ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni (o alle quali le stesse possono accedere) ed anche, in particolare, nell'anagrafe tributaria, nel pubblico registro automobilistico ed in quello degli enti previdenziali. Tuttavia tale strumento sarà utilizzabile solamente a seguito dell'emanazione di appositi decreti attuativi.

In pratica

Dal un punto di vista pratico il creditore procedente dovrà ora recarsi presso l'U.N.E.P. del Tribunale competente (foro del debitore principale) e notificare l'atto di pignoramento presso terzi al debitore principale ed al terzo debitore, redatto secondo i nuovi paramenti e di cui si allega fac-simile.

In tale sede l'Ufficiale Giudiziario provvederà a prendere visione dei titoli e, verificata la regolarità degli stessi, li tratterrà presso di sé per la procedura della notifica.

Può accadere che in alcuni Tribunali gli Ufficiali Giudiziari riconsegnino subito i titoli, facendo loro firmare la ricevuta di riconsegna.

È tuttavia importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 5434 c.p.c., ora non è più l'Ufficiale Giudiziario che, una volta proceduto alla notifica dell'atto di pignoramento, si occupa della materiale trasmissione dell'atto alla competente cancelleria, con conseguente incombente per l'avvocato della sola iscrizione a ruolo e del deposito dei titoli.

Attualmente l'Ufficiale Giudiziario deve "restituire l'originale dell'atto di citazione senza ritardo", una volta eseguita la notificazione.

Sarà quindi onere del difensore del creditore procedere, una volta ritirato l'atto notificato, recarsi in cancelleria, munito di relativa nota d'iscrizione a ruolo, di copia conforme dell'atto di citazione notificato, del titolo esecutivo e del precetto, ai fini dell'iscrizione a ruolo.

È importante sottolineare come, ante riforma, il creditore poteva iscrivere al ruolo la causa il giorno stesso dell'udienza fissata nell'atto di citazione.

Ora, da quando l'Ufficiale Giudiziario riconsegna l'atto notificato (e non da quando la notifica si è perfezionata) il creditore ha tempo 30 giorni per iscrivere al ruolo la causa, pena la perdita di efficacia del pignoramento.

Da un'attenta lettura delle nuove norme emerge però che, in realtà, il difensore del creditore procedente deve compiere una serie di valutazioni circa l'opportunità o meno dell'iscrizione a ruolo in ben meno di 30 giorni.

Cosa accadrebbe se la notifica al terzo debitore si perfezionasse ai sensi dell'art. 140 c.p.c.? Decorsi i 10 giorni dal deposito dell'atto presso la casa comunale (quindi con la perfezione della notifica) iniziano a decorrere i 10 giorni (ordinatori, lo si ricorda) entro i quali il terzo deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., in ordine alla sussistenza ed alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato. Se pervenisse la dichiarazione e questa fosse positiva nulla quaestio, ma se per esempio la dichiarazione non venisse effettuata o fosse negativa, il creditore potrebbe anche non avere interesse ad iscrivere a ruolo la causa, preferendo intraprendere altre vie esecutive.

Qualora prima dell'udienza il terzo non abbia, seppur oltre i 10 giorni previsti, provveduto a rendere la dichiarazione, è opportuno che il difensore del creditore procedente si preoccupi di contattare, anche telefonicamente, il terzo debitore quanto meno al fine di venire a conoscenza, seppur in veste ufficiosa, dell'esistenza o meno di possibili beni da pignorare.

Dovrà quindi essere prestata particolare attenzione alla valutazione sul da farsi, considerando il breve arco temporale a disposizione, rischiando infatti di procedere con un'azione esecutiva che, se iscritta a ruolo prima della ricezione della dichiarazione negativa, sarebbe totalmente inutile e costosa.

Facsimile atto di pignoramento presso terzi

AVANTI IL TRIBUNALE C. P. DI ******

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L' Avv. *** del Foro di ***, C.F. *** che rappresenta e difende per mandato a margine del presento atto il CREDITORE PROCEDENTE, C.F. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro-tempore elett.te dom.to in ***, difensore raggiungibile tramite fax al n. *** e pec: ***

PREMESSO

  • Che con atto di precetto, notificato in data ***, veniva intimato al sig. DEBITORE, nato a *** il ***, residente in ***, in via ***, C.F. ***, di pagare, in virtù di decreto ingiuntivo n. **/** emesso dal Tribunale di ******, la somma di € *** oltre interessi e spese;

  • Che la parte intimata non provvedeva a pagare quanto dovuto;

  • Che la parte intimata risulta essere dipendente presso ***;

  • Che, in virtù delle recenti modifiche apportate dalla Legge n. 162/2014 all'art. 26 bis c.p.c., foro relativo all'espropriazione forzata di crediti è ora quello del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;

  • Che il sig. DEBITORE è residente in ***, nell'ambito del circondario del Tribunale di ***** avanti il quale si agisce;

  • Che parte istante intende procedere al pignoramento della quota dello stipendio di parte debitrice, entro i limiti consentiti dalla legge, fino alla concorrenza del proprio credito ammontante come da precetto ad € *** oltre interessi e spese successive alla notifica del precetto e dedotto quanto già versato;

  • Che il CREDITORE PROCEDENTE provvederà altresì, al momento della iscrizione a ruolo del suddetto atto, a versare il contributo unificato sugli atti giudiziari;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, ut supra,

C I T A

Il sig. DEBITORE nato a ***, il ***, residente in ***, C.F. ***

a comparire dinanzi al Tribunale di ***, Giudice designando, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno ***;

INVITA IL TERZO

***, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a rendere la dichiarazione di quantità prevista dall'art. 547 c.p.c. al CREDITORE PROCEDENTE entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata all' indirizzo del procuratore del CREDITORE PROCEDENTE: PEC

AVVERTE ALTRESÌ IL TERZO

***, in persona del legale rappresentante pro – tempore, che in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che qualora il terzo non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul procedimento di assegnazione.

LUOGO

Avv. ***

ATTO DI PIGNORAMENTO

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di *** ad istanza come sopra, visto l'atto di precetto notificato il *** con cui veniva intimato il pagamento della somma di € *** oltre agli interessi e alle spese

Ho pignorato

in virtù dell'indicato precetto le quote consentite dalla Legge dello stipendio percepito dal sig. DEBITORE fino alla concorrenza del credito € *** di oltre interessi e spese occorse ed occorrende e a tal fine

Ho ingiunto

Al sig. DEBITORE di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito i beni assoggettati ad espropriazione, sotto le sanzioni di legge ed in pari tempo,

Ho invitato

ai sensi dell'art. 492, 2^ e 3^ comma c.p.c., così come modificato dalla L. 24.02.2006 n. 52, lo stesso sig. DEBITORE ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di *** dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario ove ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in caso di mancanza della suddetta dichiarazione o in caso di irreperibilità le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di ***.

Ho avvertito

altresì il sig. DEBITORE che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può chiedere che il credito pignorato venga sostituito con una somma di denaro pari all'importo dovuto ad CREDITORE PROCEDENTE, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione, sempre che l'istanza sia dallo stesso depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto del credito per cui è stato promosso il pignoramento, prima dell'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.,

Ho intimato

Al TERZO, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in *** di non disporre dei beni pignorati senza ordine del Giudice.

ATTO DI NOTIFICAZIONE

A richiesta del CREDITORE PROCEDENTE, come sopra rappr.to e difeso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale C.P. di ***, ho notificato l'avanti esteso atto a:

  • DEBITORE, residente in ***:

  • TERZO, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in ***mediante:..


Tutte le notizie