|
Data: 23/01/2015 18:05:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni Il Tribunale di Caltanissetta con una sentenza del 19 marzo 2014 si è pronunciato in merito alla richiesta di restituzione di un appartamento dato in comodato dai genitori dello sposo a lui e alla nuora come casa coniugale. La coppia vi aveva abitato fino al momento della separazione. In sede di udienza presidenziale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente. Ma dato che la coppia non aveva figli, il Giudice della separazione, non si era pronunciato in merito all'assegnazione della casa coniugale, ritenendo che dovessero trovare applicazione le norme sulla comunione ordinaria, ovvero quelle che regolano il diritto di godimento. In realtà, dopo la separazione, l'appartamento continuava ad essere occupato dalla moglie che non solo non era proprietaria, ma non poteva contare su un provvedimento giudiziale, dato che nell'ordinanza di separazione l'immobile non era stato assegnato. I suoceri decidevano, così, di agire per ottenere il rilascio. La donna, eccepiva però che, visto il vincolo di destinazione impresso sul bene (casa coniugale), i comodanti avrebbero potuto ottenere il rilascio dell'immobile solo con il venir meno del vincolo coniugale, ovvero con il divorzio. Il Giudice dava ragione ai suoceri facendo rilevare che il vincolo di destinazione è idoneo ad indicare la durata necessaria del rapporto fino a quando - del bene - il comodatario fa l'uso effettivo al quale era destinato (in questo caso: casa coniugale). In altri termini, venuto meno il rapporto coniugale e quindi la convivenza dei coniugi e in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, il bene va restituito al comodante. Pertanto, i suoceri non dovevano attendere la definizione del giudizio di separazione e neppure di quello di divorzio perché, a seguito dell'ordinanza di separazione, l'immobile aveva perso il vincolo di destinazione: casa coniugale. Il Tribunale ordinava, così, il rilascio dell'appartamento, ma respingeva l'ulteriore richiesta formulata dai suoceri, ovvero la richiesta di un risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile, occupato dalla nuora oltre la data dell'ordinanza presidenziale. I proprietari non erano, infatti, riusciti a dimostrare quale diverso uso ne avrebbero potuto fare in quel periodo. La richiesta di risarcimento è, dunque, legata alla reale dimostrazione dell'utile uso che i proprietari avrebbero potuto fare nel periodo successivo all'ordinanza di separazione. Il Giudice ha, altresì, respinto anche la richiesta della nuora di rimborso delle spese affrontate per la conservazione dell'immobile. La donna, infatti, aveva dimostrato di avere sostenuto in via esclusiva spese di manutenzione dell'immobile, ma dai documenti prodotti era chiaro che si trattava di addizioni e migliorie funzionali a un più confortevole uso e, come tali, secondo l'articolo 1808 c.c., insuscettibili di rimborso. Vale la pena a questo punto richiamare altre decisioni in tema e di cui si è data notizia nelle pagine di questo portale: una sentenza conforme a quella del Tribunale di Caltanisetta è datata 14 febbraio 2012. Si tratta di una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui se in caso di separazione, se non c'è stata l'assegnazione, finisce anche il comodato della casa data alla nuora (V. Cassazione: con separazione finisce il comodato. La casa va restituita al suocero se non è stata assegnata come casa coniugale). Successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20448 dl 29 Settembre 2014) hanno poi chiarito che la separazione dei coniugi non è di per sé fatto determinante e legittimante la revoca del comodato d'uso sulla casa coniugale. Se infatti il comodato è destinato a soddisfare le esigenze della famiglia, tale scopo permane anche dopo la separazione. In questa interessante sentenza la Corte distingue tra due tipologie di comodato evidenziando che il giudice di merito deve individuare quale tipo comodato le parti hanno inteso stipulare. Si richiama in proposito la lettura di questo articolo di commento con allegato il testo della sentenza: Sezioni Unite Cassazione: La separazione dei coniugi e la cessazione del comodato d'uso della casa familiare. Avv. Luisa Camboni |
|