Data: 21/01/2015 10:50:00 - Autore: Marina Crisafi

Non basta la videosorveglianza per contestare, in assenza del trasgressore, le violazioni per divieto di sosta o per accesso non autorizzato alla Ztl. Le telecamere infatti non possono verificare se nel veicolo è presente o meno il trasgressore e, pertanto, non possono legittimare la contestazione non immediata dell'infrazione che rimane compito dell'operatore di polizia.

A chiarirlo è il parere n. 5932 del 17 dicembre 2014 inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad un comune marchigiano in seguito alla richiesta di informazioni dallo stesso inviata.

Secondo il Ministero, pertanto, l'utilizzo dei sistemi di ripresa video per il controllo della circolazione stradale è limitato e deve essere effettuato con particolare attenzione, soprattutto in ordine a quanto previsto dalle norme sulla privacy.

I soli casi di contestazione differita dell'infrazione stradale (in deroga alla regola che prevede la contestazione immediata al trasgressore), si legge nel parere, sono quelli elencati dal comma 1-bis dell'art. 201 del Codice della Strada, e tra questi vi è l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo nell'ipotesi di divieto di sosta e di accesso abusivo alla Ztl.

Ma tale assenza, ha spiegato il ministero, non può essere verificata dalle telecamere comunali e, perciò, è l'operatore di polizia a doverla accertare.

Viceversa, se le telecamere sono a bordo di un veicolo e sono gestite direttamente dall'agente, ha aggiunto il dicastero, valgono come una sorta di “taccuino elettronico” per semplificare l'acquisizione dei dati del veicolo, sempre da parte dell'apposito operatore. 


Ecco il testo del parere del Ministero:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASFORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione 2 Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Prot. 5932

Allegati

OGGETTO: richiesta informazioni

Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine sì chiarisce che i soli casi di, contestazione differita di una violazione alle norme del Codice della Strada sono quelli elencati dal comma I-bis dell'art.201 dello stesso codice. Tra questi sono previsti il caso dell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (lett.d) e quindi anche la sosta in tali circostanze, e la rilevazione dell'accesso dei veicoli non autorizzati alla ZTL.

Come detto però le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata solo nel caso in cui l'operatore di polizia abbia accertato l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

I sistemi di video sorveglianza non sono idonei a dimostrare l'effettiva assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e pertanto non possono legittimare la contestazione non immediata dell'infrazione, che rimane compito dell'operatore di polizia.

Viceversa se la telecamera è a bordo di un veicolo è direttamente gestita da un operatore di polizia il sistema di ripresa video può esser equalizzato come un "taccuino" elettronico che facilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore.

Va posta inoltre particolare attenzione nell'utilizzo dei sistemi di ripresa video a quanto previsto dalle norme di tutela della privacy.

Per quanto attiene agli accessi alle ZTL la norma è ancora più chiara. Infatti la lettera  G), del richiamato comma 1-bis dell'art.201 prevede che gli accertamenti di violazione possono essere effettuati attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,n. 127, e quindi solo con dispositivi omologati da questo ufficio per la specifica funzione.

IL DIRIGENTE TECNICO (Dott.Ing. Francesco Mazziotta)



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