Data: 26/01/2015 09:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1025 del 21 Gennaio 2015. 

E' legittimo applicare la clausola del regolamento aziendale che preveda, a fronte di un'assenza ingiustificata protratta nel medio periodo, le dimissioni automatiche per fatti concludenti

La Cassazione si � espressa in senso negativo, affermando che �pu� estinguersi esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge e non � permesso alle parti introdurre altre cause di estinzione del rapporto, stante il carattere inderogabile della disciplina legislativa limitativa dei licenziamenti�. E' dunque possibile, nel nostro ordinamento, che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in maniera legittima solo in due modi: o per dimissioni espresse del lavoratore o per licenziamento intimato dal datore di lavoro. L'introduzione di una terza specie, di tipo negoziale, pu� essere prevista dalle parti, a patto che sia ammessa la prova contraria.

Nel caso di specie il regolamento del personale approvato dall'azienda viene considerato dimissionario il dipendente che �senza dare la prevista comunicazione, si assenti senza giustificato motivo dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi�. Di fatto, nel merito, � emerso tuttavia che il dipendente licenziato avesse in effetti avvisato l'azienda della propria assenza - di oltre dieci giorni consecutivi - provvedendo a comunicare telefonicamente la causa di malattia e trasmettendo altres�, su espressa richiesta dell'azienda stessa, i certificati medici giustificativi. �Alle parti non � consentito di attribuire a determinati comportamenti del lavoratore il valore ed il significato negoziale di manifestazione implicita o per facta concludentia della volont� di dimettersi, senza possibilit� di prova contraria. Si � osservato che in tali ipotesi, invero, non si tratterebbe pi� di dimissioni manifestate per facta concludentia - le quali presuppongono una volont� effettiva di dimettersi e la manifestazione di essa seppure in forma diversa dalla dichiarazione esplicita - ma della attribuzione convenzionale di un effetto giuridico tipizzato - la cessazione del rapporto - ad un determinato comportamento�. Nei fatti veniva accertata una situazione di assenza ingiustificata, concettualmente diversa dalla volont� del lavoratore di dimettersi. Ci� che � mancata, in questo caso, � proprio la garanzia procedimentale del contraddittorio; il ricorso promosso dall'azienda � rigettato.



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