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Data: 23/01/2015 09:00:00 - Autore: Vincenzo Russo Vincenzo Russo potereediritto@hotmail.it Con sentenza del 15 dicembre 2014, il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha annullato l'ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Cantù disponeva il divieto generalizzato di far uso delle sigarette elettroniche "in tutti i locali, uffici, immobili pubblici o aperti al pubblico o finalizzati a servizi pubblici o di pubblica utilità, comunque accessibili all'utenza ed ubicati nel territorio del Comune di Cantù". In particolare, l'ordinanza impugnata vietava l'utilizzo dei suddetti dispositivi per "tutte le tipologie di locali, statuendo che, in caso di violazione, sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa quantificata "da un minimo di € 25,00, ad un massimo di € 500,00". La decisione dei giudici di via Corridoni interviene sul ricorso proposto da un operatore del settore merceologico della vendita di tali sigarette, il quale eccepiva - tra l'altro - l'illegittimità dell'atto impugnato derivata dall'incostituzionalità dello stesso per violazione degli articoli 32 e 117, comma 6, della Costituzione. Con sentenza, in primo luogo, il Tar procedeva a ricostruire il generale quadro normativo in cui si inseriva la vicenda in esame, richiamando in particolare: - l'ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2013, il cui termine di validità è scaduto il 28 luglio 2014; - l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il quale ha disposto il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale; - l'ordinanza del 26 giugno 2013 con la quale il Ministero della Salute ha confermato il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, prevedendo le sanzioni indicate all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; - l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 che, nel disciplinare il divieto di fumo, prevede limiti alla pubblicità delle sigarette elettroniche contenenti nicotina. Successivamente, l'adito collegio giudicante precisava che: 1) la materia del divieto di fumo (nel quale rientra anche l'uso delle sigarette elettroniche) attiene alla tutela della salute e quindi rientra nella competenza concorrente dello Stato e della Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; 2) i poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria spettano al Ministro della sanità (ora della salute), ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; 3) la competenza del Comune ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di salute è limitata dall'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 ai casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Tanto premesso, dunque, il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, rilevando che nella fattispecie de qua l'impugnata ordinanza "ha disciplinato comportamenti che vanno ben al di là dei limiti territoriali comunali e non riguardano la salute pubblica bensì quella privata", accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati. La soluzione della citata controversia, infine, è stata preceduta dallo scioglimento di un nodo procedurale affrontato dai giudici in limine litis. Ed invero, prima dell'udienza fissata per la discussione, il difensore della parte ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia al mandato. Tale atto, ricordava il Collegio, non soltanto non produce alcun effetto sulla decisione della controversia ma anzi, se non seguito dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, esso non ha neppure effetto interruttivo nel processo amministrativo. Dott. Vincenzo Russo potereediritto@hotmail.it
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