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Data: 23/01/2015 16:00:00 - Autore: Daniele Profili di Daniele Profili Il reato di disobbedienza, previsto e punito dall'art. 173, Libro Secondo, del c.p.m.p., è un reato contro la disciplina e riprende la struttura della fattispecie di reato comune prevista dall'art. 329 c.p. (peraltro unico reato del codice penale comune che prevede come soggettività attiva la qualità di militare). A ben vedere però le due fattispecie si differenziano in quanto il dovere di obbedienza ex art. 173 tutela gli ordini impartiti dal superiore gerarchico del militare agente, mentre nell'art. 329 il dovere di obbedienza è esteso a qualsiasi altro componente della forza pubblica nei confronti delle disposizioni impartite da altra autorità pubblica (il contesto è dunque più ampio e comprende ad es. anche il personale della Polizia, ad ordinamento civile, nonché la Polizia Municipale – Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38119). L'inserimento dell'autonoma fattispecie di obbedienza di cui all'art. 173 c.p.m.p., nonostante la struttura similare a quella del predetto art. 329 c.p., si è resa comunque necessaria per garantire una tutela speciale al dovere di obbedienza del militare quale parte caratterizzante dello status militis, in virtù del suo ruolo fondamentale per il soddisfacimento delle esigenze di disciplina e quindi di servizio. Nell'art. 329 c.p., infatti, il dovere di obbedienza è assunto all'interno della più generale attività della Pubblica Amministrazione, tanto che tale figura di reato è prevista tra quelle offensive dell'attività della P.A. Le condotte punite dall'art. 173 sono plurime e alternative tra loro: il rifiutare, l'omettere o il ritardare l'esecuzione di un ordine. Pertanto, come anche riportato nella nozione di obbedienza fornita dall'art. 1347 del d.lgs. n. 66/2010, che consiste “nell'esecuzione pronta, rispettosa e leale” degli ordini ricevuti, anche una tardiva conformazione all'ordine costituisce reato. Il soggetto attivo è il militare senza ulteriori specificazioni anche se, al riguardo, vi è chi in passato ha sostenuto che dovrebbe trattarsi del militare che si trovi in rapporto di dipendenza col superiore che ha emanato l'ordine. A ben vedere, però, l'esistenza di uno specifico rapporto di dipendenza funzionale non è richiesto dalla fattispecie: è sufficiente che vi sia una differenza di grado tra chi emana l'ordine e chi lo riceve. Vi è dunque un generale dovere di obbedienza alle disposizioni emanate da tutti i superiori di grado. Pertanto, il militare che riceva un ordine da un superiore dal quale non dipenda direttamente sarà obbligato ad eseguirlo tempestivamente informandone quanto prima il superiore diretto, come riportato all'art. 729, co. 1 b) del DPR n. 90/2010. In caso di contrasto, invece, tra due ordini ricevuti, il co. 1 c) del predetto riferimento normativo sancisce l'obbligo del militare di far presente al superiore l'esistenza di un contrasto con un precedente ordine ricevuto da altro superiore ma, qualora la disposizione venisse confermata, avrebbe comunque il dovere di obbedire al nuovo ordine nonché di informare tempestivamente il superiore dal quale aveva ricevuto la disposizione precedente. Dalla sequenza temporale con la quale sono riportate le azioni da compiere da parte del militare che riceve un nuovo ordine che sia in contrasto con uno precedente, ovvero prima eseguire e poi informare l'emanatore della prima disposizione, si deduce come il ritardare l'esecuzione del nuovo ordine per informare il primo superiore integri la fattispecie di cui all'art. 173 c.p.m.p.. L'elemento soggettivo è il dolo generico anche se la struttura del reato ammetterebbe anche una forma di dolo eventuale: l'accettazione del rischio di non eseguire l'ordine sarà sufficiente per integrare l'elemento soggettivo del reato. La struttura dell'elemento oggettivo della fattispecie, invece, rende arduo ammettere la configurabilità del tentativo: in sostanza trattasi di reato istantaneo che non ammette il tentativo. Peraltro, va rilevato come una esecuzione trascurata e indolente non integra reato per carenza dell'elemento soggettivo e costituisce esclusivamente una mancanza disciplinare (Corte mil. app., sez. dist. Verona, 7 ottobre 1993 in Rass. Giust. Milit. n. 5-6/1993, 359). Ciò comporta una attenta valutazione della motivazione da utilizzare, ad esempio, nella contestazione degli addebiti in sede di avvio di un procedimento disciplinare di corpo nei confronti di un militare che non abbia eseguito in maniera scrupolosa, ovvero abbia osservato in modo trascurato, una disposizione impartitagli. In tal caso una formulazione della contestazione del tipo “non si atteneva ad un ordine di un superiore” è da evitarsi poiché la circostanza così riportata ha a tutti gli effetti rilevanza penale e non disciplinare. Appare dunque importante, in sede di procedimento disciplinare, stigmatizzare il fatto che l'ordine ricevuto sia stato eseguito con negligenza, in modo da escludere ab origine una mancata volontà dell'agente di obbedire all'ordine e quindi ricondurre in maniera inequivocabile il comportamento tenuto ad un contesto prettamente disciplinare e non penale. Il predetto art. 1347 enuncia anche un carattere fondamentale che l'ordine deve possedere per poter essere rilevante: deve essere attinente al servizio o alla disciplina e, per sua natura, deve essere altresì vincolante, ovvero non deve lasciare discrezionalità al comportamento del militare. In caso contrario non si può parlare di ordine ma più correttamente di “istruzione” che, di per sé, non può dirsi caratterizzata da natura vincolante. Daniele PROFILI – daniele.profili@gmail.com Vedi anche: Diritto penale militare: analisi e configurabilità del reato di disobbedienza – seconda parte.
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