|
Data: 25/01/2015 10:45:00 - Autore: Marina Crisafi Non c'è nessun obbligo per la guardia medica che, durante un consulto telefonico, abbia consigliato di portare il paziente in ospedale per accertamenti, di chiamare personalmente il 118 o di recarsi al domicilio della persona per la quale è stata contattata. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 226/2015, annullando senza rinvio la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta ad una guardia medica calabrese, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. La vicenda era cominciata con la chiamata telefonica del sanitario da parte della figlia di una donna in preda a forti spasmi per via di ulcere duodenali. Al telefono, la guardia medica esortava a chiamare l'ambulanza al fine di eseguire accertamenti effettuabili solo in ospedale evitando così di complicare il quadro clinico della paziente. Per la Corte d'Appello, il dottore aveva errato nel limitare il proprio operato al consulto telefonico, dovendosi attivare per una verifica in loco delle condizioni cliniche della donna e comunque contattare direttamente il servizio del 118, il quale, “se informato e stimolato per le vie brevi da un sanitario, avrebbe probabilmente assicurato un pronto e diretto intervento a favore della paziente”, che, invece, dovette essere trasportata in ospedale dagli stessi familiari. Ma la Suprema Corte non è d'accordo. Al contrario di quanto affermato dai giudici di merito, infatti la Cassazione ha ritenuto non solo non rientrante tra i compiti del sanitario assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti, dai quali o nell'interesse dei quali, viene contattato, ma ha sottolineato come assolutamente “fuori luogo” l'asserito obbligo della guardia medica di fare da “stimolatore per le vie brevi del servizio 118”. Senza contare, hanno osservato inoltre gli Ermellini, che la paziente abitava a pochi chilometri dall'ospedale cittadino che aveva raggiunto in pochi minuti a bordo dell'auto della figlia, laddove invece avrebbe dovuto attendere considerato che non vi erano ambulanze disponibili in quel momento. Quanto alla visita domiciliare, infine, ad avviso dei giudici del Palazzaccio non può imputarsi al medico alcuna omissione, giacchè la stessa non solo sarebbe stata inutile, come sostenuto anche dalla Corte d'Appello, ma persino potenzialmente dannosa per la perdita di tempo ad essa connessa a fronte della necessità del ricovero.
|
|