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Data: 29/06/2021 06:00:00 - Autore: Laura Bazzan
Morosità incolpevole: definizione e disciplina[Torna su]
La morosità incolpevole è un istituto che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento giuridico per mezzo dell'art. 6 c. 5 d.l. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, che ha istituito un apposito fondo cui i Comuni ad alta tensione abitativa possono attingere per l'erogazione di contributi proprio in favore di inquilini morosi incolpevoli. Il successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, all'art. 1, ne ha fornito una definizione qualificando la morosità incolpevole quale "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare". Quando c'è morosità incolpevole[Torna su] Più precisamente, tale situazione è riscontrabile (ex art. 2) in caso di:
L'accesso al fondo morosità incolpevole[Torna su] L'inquilino che non sia in grado di corrispondere il canone di affitto poiché versa in una delle situazioni sopra citate, pertanto, si trova in condizione di morosità incolpevole: qualora gli sia stato notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, anziché subire lo sfratto, potrà richiedere l'intervento dello Stato, entro dei limiti massimi di importo. Chi può accedereIn particolare, lo sfratto per morosità incolpevole o meglio, l'accesso al contributo per evitare lo sfratto, è riconosciuto, ex art. 3, ai titolari del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, cittadini italiani o europei o soggetti in possesso di regolare permesso di soggiorno, che risiedono in un alloggio oggetto di procedure di rilascio da almeno un anno e rispettano i parametri ISE/ISEE previsti dal decreto. Chi verifica i requisitiLa sussistenza di tali requisiti viene riscontrata dai Comuni i quali, al contempo, debbono verificare che "il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare". I criteri preferenzialiLa presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasettantenni, minori, invalidi o bisognosi di assistenza costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo. |
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