Data: 28/01/2015 18:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Tra le diverse novit� introdotte nel settore dei trasporti dalla legge di stabilit� 2015 vi � anche l'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie.

Oltre, infatti, ai rimborsi delle accise, alla nuova forma di responsabilit� solidale e all'eliminazione della scheda di trasporto, in mezzo alle rilevanti modifiche previste in materia dalla l. n. 190/2014, dall'1 gennaio 2015 il legislatore ha aggiunto, alle altre ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria previste, quale condizione di procedibilit� della domanda, dal neo istituto introdotto dal d.l. n. 132/2014 (vai alla guida al nuovo istituto), anche quelle riguardanti i contrasti in materia di trasporti.

Il comma 249 della l. n. 190/2014 prevede, infatti, che �costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o pi� avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162�, rinviando espressamente, quanto al procedimento, alla disciplina contenuta nel c.d. �decreto giustizia�.

Se le parti, nel contratto o con accordo separato, continua inoltre il comma 249, �prevedono la mediazione presso le associazioni  di  categoria  a  cui aderiscono  le  imprese,  la  negoziazione  assistita   esperita si considera comunque valida�.

Ci� significa che anche qualora le parti in lite abbiano previsto il ricorso alla mediazione, esperendo invece la negoziazione assistita, la stessa rimane comunque legittima, a prescindere dal fatto che si � seguita una procedura diversa rispetto a quella prevista nel contratto o nel separato accordo.

La nuova condizione di procedibilit� � esclusa, come dispone expressis verbis l'ultima parte del comma 249, per l'azione diretta di cui all'art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, ossia quella del vettore che svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro, a sua volta obbligato alla prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso quale mandante effettivo della consegna. 

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