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Data: 05/02/2015 16:55:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 1436 del 27 Gennaio 2015. Quando è integrata la diffamazione e quando invece l'espressione del pensiero da parte del giornalista rientra entro i confini del diritto di cronaca? E ancora, quali sono gli effetti della rettifica? La Suprema corte, nel pronunciarsi in merito a un caso appunto di diffamazione a mezzo stampa, enuncia due importanti principi di diritto. In primo luogo, ricorda quali siano gli elementi necessari al fine dell'integrazione del reato di diffamazione.“La lesione della reputazione e dell'onore altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, perchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (…) e la correttezza formale dell'esposizione”. Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato che non sarebbe esistita fonte attendibile atta a confermare la veridicità dei fatti contestati. Mentre, per quanto riguarda la funzione e gli effetti giuridici dell'istituto della rettifica, “la pubblicazione della rettifica non riveste efficacia scriminante, potendo assumere, in concreto, la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria (…). Il diritto di rettifica svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio a un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non elimina l'evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati. (…) Tale diritto costituisce un'attività discrezionale dell'interessato, e non può mai assurgere a una sorta di dovere”. Il danneggiato non è in alcun modo vincolato alla rettifica e in ogni caso la stessa non è idonea a esentare totalmente il responsabile dalla condanna al risarcimento del danno. Vedi anche: |
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