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Data: 02/02/2015 15:20:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi cassazionista Che cosa può accadere di rilevante se un Maresciallo Capo dei Carabinieri raccoglie, presso la Stazione ove presta servizio, una querela proposta dal proprio figlio nei confronti di terzi? Si tratta di un quesito in apparenza banale, ma che in realtà richiama princìpi di base non solo dell'Ordinamento Militare. Ebbene, se egli non si lasciasse guidare da criteri di opportunità e coerenza, gli effetti di tale condotta potrebbero prodursi anche sul piano disciplinare. In altri termini: la sua azione dovrà ispirarsi al rispetto di doveri che richiedono l'assenza di condizionamenti di carattere personale o familiare nello svolgimento dei compiti istituzionali. Il Tar Catania sezione 3, con la sentenza n. 1805/2014, si è appassionato nella ricostruzione di una istruttiva vicenda, giungendo ad evidenziare quanto segue. Gli atti posti in essere da un Maresciallo, seppur riconducibili ai compiti d'ufficio svolti in adempimento dei doveri che allo stesso fanno capo, tuttavia si presentano come inopportunamente esplicati se il querelante è ( come verificatosi nel caso in esame ) il proprio figlio. Ciò in quanto il rapporto di parentela incide sulla obiettività del comportamento dell'Ufficiale che non si limita a raccogliere la querela, ma che in relazione ad essa pone in essere atti istruttori di polizia giudiziaria ( atti che nel caso di specie sono stati avviati, avendo il Maresciallo convocato presso la Stazione Carabinieri i soggetti indicati in querela ed avendo proceduto alle consequenziali verbalizzazioni ) che richiedono imparzialità ed assoluta estraneità dell'operatore rispetto ai fatti per i quali si procede. Più semplicemente egli deve rivolgersi al proprio superiore al fine di vedersi sollevato dall'incarico per evidenti ragioni di opportunità e, conseguentemente la querela dovrà essere raccolta da altro militare all'uopo incaricato. Riguardo al caso specifico analizzato, sulla scorta dei detti fatti desumibili per tabulas, il Ministero ha avviato un procedimento disciplinare mediante la notifica della contestazione di addebiti, cui hanno fatto tempestivamente seguito le ulteriori fasi procedimentali, compresa l'acquisizione delle memoria dell'interessato. L' infrazione riscontrata, che non ha il carattere della mera negligenza, ha i connotati della intenzionalità con la quale sono state di fatto trasgredite le norme della disciplina e del servizio che impongono ai militari di adempiere ai propri doveri in assenza di condizionamenti di carattere personale o familiare nello svolgimento dell'attività istituzionale, in applicazione dei principi contenuti nel R.D.M. con particolare riferimento all' artt. 10 che impone al militare di "astenersi.... da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene ...", e l'art. 14 che impone al militare di agire, nell'espletamento dei compiti d'ufficio, con senso di responsabilità. Quindi, schematizzando, evitare la sanzione disciplinare è semplice se si seguono questi accorgimenti: 1) evitare il condizionamento di carattere personale, 2) evitare il condizionamento di carattere familiare, 3) svolgere scrupolosamente i compiti istituzionali senza ledere il prestigio dell'Istituzione.
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