Data: 02/02/2015 20:00:00 - Autore: Dott. Agostino Saviano

Dott. Agostino Saviano - savago1975a@libero.it     Il 20 gennaio 2015 è entrato in vigore il Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Reg. (UE) n. 181/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus, il quale, disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni con riferimento ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
L'Autorità di regolazione dei trasporti procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al regolamento in questione.

A pena di irricevibilità, il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata o via posta elettronica certificata oppure via posta elettronica semplice alla stessa Autorità. 


Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa o se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo all'impresa.
Nei casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di presentare nuovamente il reclamo, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti.


Tali procedure si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
Ai fini della verifica dei reclami presentati, l'Autorità può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il rispetto delle carte dei servizi.
Il Responsabile dell'Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria. Il Responsabile dell'Ufficio competente, qualora non ritenga di disporre, con motivazione sintetica, l'archiviazione immediata per i casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità, propone al Consiglio:
a) l'archiviazione per motivi diversi da quelli di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità;
b) l'avvio del procedimento, predisponendo lo schema di atto di contestazione. 
Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività descritta, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.
L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà.
L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.


Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini dell'attività istruttoria, si intendono prorogati di quaranta giorni.
L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.

Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti.
Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati. 
Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione, fatto salvo quanto previsto per la partecipazione al provvedimento.
Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.

I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. 
Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.     

La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento;
d) le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento;
c) le sanzioni eventualmente applicabili.
La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale. 


L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio invia le proprie deduzioni scritte e i documenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.

L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. L'audizione viene comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni e si tiene dinanzi al responsabile del procedimento. L'impresa che ne faccia richiesta può comparire tramite legale rappresentante o procuratore speciale informati sui fatti. Il verbale dell'audizione è redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all'uopo delegato dal Responsabile dell'Ufficio nonché dal rappresentante e/o procuratore della parte. Una copia del verbale viene consegnata alla parte sentita in audizione. 
Il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.


Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento.
Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 
L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni il cui accertamento è di sua competenza può, d'ufficio, deliberare con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall'adozione della misura cautelare.

Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.
In materia di impegni, si applica la disciplina prevista dal Regolamento sanzionatorio. 


L'Ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio e  a comunicare i provvedimenti di archiviazione  nelle forme previste dal Regolamento sanzionatorio. 
Il pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.
Scaduto tale termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.

In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 

L'Autorità può in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l'adempimento ad opera delle imprese della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus. A tal fine può avviare anche indagini conoscitive.
Per quanto non espressamente previsto nel regolamento si fa rinvio ai principi della legge 8 agosto 1990 n. 241, alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabili, e al Regolamento sanzionatorio.

Dott. Agostino Saviano savago1975a@libero.it

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