Data: 03/02/2015 18:20:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 1674 del 29 Gennaio 2015. 

A fronte di un danno provocato a un terzo – nella specie, da infiltrazioni d'acqua al negozio sito al piano terra di un condominio – i condomini rispondono solidarmente o pro quota

Secondo il giudice del merito “all'adempimento delle obbligazioni i condomini sono tenuti sempre in proporzione alle rispettive quote. La sentenza è impugnata dal danneggiato, il quale ricorre in Cassazione.

Già la materia è stata oggetto, in passato, di una sentenza delle sezioni unite (in particolare, la sentenza n. 9148/2008) le quali hanno affermato, “in rapporto a obbligazioni assunte dall'amministratore in rappresentanza del condominio nei confronti dei terzi, che in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisce il principio della solidalietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parzietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote

In assenza di espressa previsione normativa che stabilisca la solidalietà del debito contratto dal condominio “la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse”. 

Se l'obbligazione è naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidalietà. Tuttavia, sebbene questa sia la regola generalmente applicabile, il caso di specie rientra nella fattispecie di cui all'art. 2055 cod. civ. in materia di responsabilità solidale per il danno provocato da più soggetti: orientamento che trova anch'esso conforto in precedenti della Cassazione. 

In definitiva, afferma la Suprema corte, “il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055 1° comma cod. civ., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili”. La Corte accoglie il ricorso limitatamente al motivo di cui si è trattato, decidendo direttamente nel merito.



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