Data: 02/02/2015 09:00:00 - Autore: A.V.
Il contratto di sale and lease back, cd. locazione finanziaria di ritorno, � un contratto atipico attraverso il quale un imprenditore vende a una societ� finanziaria un bene di sua propriet� che poi quest'ultima gli conceder� in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio.
In seguito l'imprenditore potr� riacquistare la propriet� del bene esercitando il diritto di opzione.
Sono sorti molti dubbi circa la validit� di tale contratto in quanto il risultato finale che ne potrebbe derivare, nell'ipotesi di mancato pagamento dei canoni, � equivalente a quello che pu� essere realizzato con il patto commissorio il quale �, invece, espressamente vietato.
Si parla di patto commissorio quando creditore e debitore si accordino affinch�, in caso di mancato pagamento del debito, un bene del secondo venga trasferito al primo.
Le ragioni del divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 codice civile, sono molteplici, quali, a titolo esemplificativo, la tutela del contraente pi� debole, il debitore, ed il rispetto della par condicio creditorum.
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono altres� vietati tutti quei contratti che, se pur non seguono lo schema delineato dall'art. 2744 c.c., vengono utilizzati per conseguire il risultato concreto dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volont� del creditore.
Tali contratti sono nulli per illiceit� della causa in quanto, ex art. 1344 c.c., la causa � illecita anche quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Con riferimento ai contratti di sale and lease back, considerato che il loro schema contrattuale � astrattamente valido, in quanto contratto di impresa socialmente tipico, la giurisprudenza ha ritenuto di dover verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici della presenza di un contratto che ha quale scopo quello di aggirare con l'intento fraudolento il divieto di patto commissorio.
In particolare occorre valutare se la causa del contratto � di finanziamento o se si tratta di una vendita in funzione di garanzia.
Nel primo caso il contratto sar� valido, nel secondo sar� nullo ex art. 1344 c.c. in quanto cela un patto commissorio.
I Giudici di legittimit� hanno di recente affermato, con ordinanza n. 18920/2014, che sussiste nullit� quando lo scopo � di garanzia, ma se la causa concreta � lo scopo di finanziamento allora il negozio � lecito purch� sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, in canone ed il prezzo dell'opzione.
Gi� in precedenza la Cassazione aveva individuato gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge che sono essenzialmente tre:
1) la presenza di una situazione di debito e credito tra le parti;
2) difficolt� economiche della venditrice che legittimano il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza;
3) una sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, che conferma la validit� del sospetto (Cassazione Civile n. 5438/2006).
Dott.ssa Cascegna Marilena
marilenacascegna@yahoo.it

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