Data: 03/02/2015 10:40:00 - Autore: Silvia Tommasin

Know Your Customer, meglio conosciuto con l'acronimo KYC identifica quell'attività di due diligence finanziaria che tanto si è evoluta e sviluppata da essere presenza necessaria ed imprescindibile nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto transazioni finanziarie.

Si realizza attraverso il reperimento di adeguate informazioni, finanziarie e non, circa le proprie parti contrattuali onde evitare rapporti forieri di rischio o danno alla propria realtà economica. Ne deriva una finalità di tutela per le parti in rapporto che in materia bancaria e finanziaria si esprime attraverso la raccolta di tutte quelle informazioni utili a preventive valutazioni circa i possibili scenari di un affare e, più specificamente, nelle situazioni in cui i rapporti prevedono movimenti di denaro, transazioni ed investimenti tra istituzioni bancarie da una parte e clientela dall'altra.

Gli istituti bancari nello specifico devono raccogliere informazioni circa l'identità del cliente, situazione finanziaria, attività, eventuali situazioni di rischio, sofferenza, movimenti di danaro, interesse ed esperienza negli investimenti e nel mercato finanziario, apertura/chiusura di società, ecc.ecc., tutti elementi che permettono di inquadrare il rapporto con il cliente come portatore o meno di rischio, conflitto di interessi, buon fine.

La politica di informazione e chiarezza in materia finanziaria, oramai trasversale, si realizza dapprima col reperimento di dati anagrafici ed elementi afferenti alla sfera lavorativa e professionale dei clienti per assumere poi una propria specificità in ragione del paese e del contesto in cui è radicato il rapporto, con l'aggiunta di tutte quelle informazioni utili a scongiurare l'esistenza o la possibilità di crimini afferenti al riciclaggio di denaro – AML (Anty Money Laundry) - o terrorismo - CTF (COUNTER TERRORISM FINANCING). Negli UK, ad esempio, la procedura KYC richiede specificamente notizie dettagliate sulle parti in rapporto anche legate alla sfera personale ovvero alla partecipazione in funzioni e/o cariche pubbliche o simili (PEP – Politically Exposed Person o Senior Foreign Figure );

Essenzialmente le banche utilizzano formulari caratterizzati da informazioni quali norme per la clientela e procedure per la sua identificazione, monitoraggio delle transazioni, rischio di gestione rivolte a tutti i soggetti, privati o meno, coinvolti in transazioni e rapporti a carattere finanziario. Emerge così un profilo di responsabilità a carico dell'istituto bancario quanto ad obblighi informativi e preventiva conoscenza delle attitudini, anche speculative, del proprio interlocutore.

La politica di informazione e chiarezza in materia finanziaria pone in essere un'attività di tutela e promozione degli interessi della parte contrattuale debole, la clientela, ovvero l'attivazione di procedure ed attività che mettono al riparo gli stessi istituti bancari in caso di lite.

Essi infatti, nello svolgere la propria attività, non possono esimersi dal confronto col cliente, raccolta e verifica di tutte le necessarie informazioni prima di procedere con l'attivazione e/o realizzazione del servizio richiesto, come pure offrire tutte le informazioni previste dalla politica di KYC.

Ogni istituto è tenutario di specifiche procedure che dettagliano le modalità per l'identificazione ed il monitoraggio delle transazioni come pure ogni rischio di gestione dei clienti. Operare in sicurezza e nel pieno rispetto delle KYC Rule permette di prendere le distanze da responsabilità in caso di danno o perdite finanziarie occorse al cliente e collegate alla raccolta di informazioni od obblighi informativi. Tra gli esempi di responsabilità in materia circa il mancato ottemperamento di obblighi informativi derivati dalle informazioni raccolte sul cliente si possono annoverare le pronunce dei tribunali aventi ad oggetto l'acquisto di obbligazioni ovvero tutte le perdite in materia di investimento finanziario, sofferenza nei rapporti di mutuo, ecc. ecc.

In Europa, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, il controllo e la regolamentazione delle procedure di tutela di questi soggetti non professionali che effettuano scambi in strumenti finanziari, sono attuati attraverso il recepimento della Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 Market in Financial Instruments Directive (c.d. Mi FID).

La MiFID trova applicazione, rispetto alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati ed agli enti creditizi sull'onda del progetto di creazione di un mercato competitivo avviato dal FSAP – Financial Services Action Plan, con il rafforzamento sia della protezione degli investitori che dell'efficienza ed integrità dei mercati. Successivamente, la Direttiva 2011/61/UE (c.d. MiFID II) e 2014/65/UE del 15/05/5014 (c.d. MiFIR) implementano ulteriormente gli obiettivi e le modalità operative della MiFID.

La protezione e l'obbligo informativo non sono uniformemente applicati ma proporzionali sia al tipo di attività e/o investimento realizzato sia alla "categoria" del cliente, rilevata proprio attraverso la raccolta di informazioni. Nel caso specifico della normativa MiFID ad esempio, sono riconosciute distinte categorie doverose di ricevere propria ed adeguata informativa circa le operazioni che andranno a realizzare: - il cliente qualificato, che per la propria capacità di operare in materia finanziaria avrà diritto al più basso livello di informazione e protezione tanto che non beneficia di particolari regole di condotta (es. compagnie assicurative,compagnie d'investimento ecc.) ; - il cliente professionale, che ha esperienza e conoscenza del mercato pertanto capace di operare in autonomia; - il cliente al dettaglio, che si affida all'istituzione finanziaria esperta del mercato; Oltre a tali categorie andranno poi verificati i singoli rapporti in essere oltre che le specifiche attività richieste e/o pattuite posto che, il livello di protezione prescinde non solo dalla tipizzazione del cliente ma anche dal tipo di attività ed investimento in contratto..








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