Data: 03/02/2015 16:50:00 - Autore: Daniele Profili

di Daniele Profili

Il TAR per la Puglia è recentemente intervenuto sul ricorso presentato da un Sottufficiale della Marina Militare avverso il rigetto da parte del Ministero della Difesa della sua domanda di transito nei ruoli civili a seguito del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato formulato dai prescritti organi sanitari militari.

La fattispecie del transito nei ruoli civili per il personale militare è prevista dall'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento Militare”, che ha rinovellato l'art. 14, co. 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ove dispone che il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato possa transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione. In ottemperanza al suddetto articolo, il decreto interministeriale del 18 aprile 2002 ha regolamentato le modalità di transito e all'art. 2 ha precisato: “La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità (…)”.

Nel caso specifico il Sottufficiale adiva il Giudice Amministrativo contestando il diniego espresso dall'amministrazione alla sua domanda di transito nei ruoli civili effettuata a seguito del giudizio della Commissione medica di 2^ istanza che lo aveva giudicato: “permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/99”. La motivazione del diniego si basava sul fatto che l'amministrazione avesse ritenuto già concluso il relativo procedimento, in quanto il militare aveva formalizzato precedente rinuncia al transito a seguito del giudizio di non idoneità al servizio militare formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera di 1^ istanza. A ben vedere detto giudizio, però, non poteva costituire una pronuncia definitiva tanto più che l'interessato aveva in seguito presentato ricorso gerarchico avverso lo stesso. Pertanto, secondo il ricorrente, il primo procedimento di transito, doveva considerarsi nullo, in quanto istruito e concluso in un momento storico ove il predetto giudizio medico impugnato dal militare non poteva ancora considerarsi definitivo, in mancanza del giudicato della Commissione medica di 2^ istanza.  

Il TAR pugliese ha esaminato le doglianze del ricorrente alla luce del disposto di cui all'art. 2 del predetto decreto interministeriale del 18 aprile 2002, ove sancisce chiaramente che il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili decorre dal giudizio definitivo di non idoneità al servizio. L'accertamento sanitario definitivo è da considerarsi, dunque, uno degli elementi essenziali nel procedimento amministrativo in questione. Nel caso di specie appare evidente come il primo procedimento di transito, contenente la rinuncia del Sottufficiale al passaggio nei ruoli civili, manchi del predetto elemento essenziale essendosi formato con un giudizio di non idoneità ancora sub judice della CMO di 2^ istanza e quindi a tutti gli effetti non definitivo.

Per questi motivi il giudice amministrativo, con sentenza n.385 del 29 gennaio 2015, ha annullato gli atti impugnati emessi dal Ministero della Difesa in quanto assunti in elusione del giudicato, in violazione dunque dell'art. 21-septies della legge 241/90 ove dispone: “E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato“.

In allegato qui sotto il testo della sentenza.

Daniele Profili – daniele.profili@gmail.com


Tutte le notizie