Data: 04/02/2015 10:50:00 - Autore: Cristina Bassignana

A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.com

CEDU sentenza 27 gennaio 2015 n. 25358/12

Una coppia italiana, dopo essere ricorsa invano alle tecniche di fecondazione in vitro, decide di stipulare un accordo di maternità surrogata gestazionale (c.d. utero in affitto).

Le autorità russe, conformemente alla loro normativa, registrano i coniugi come genitori del bambino senza alcuna indicazione circa l'accordo.

Giunti in Italia per i coniugi inizia l'odissea in quanto  il Comune di residenza rifiuta la registrazione della nascita del figlio adducendo che il documento contiene informazioni false. Sono quindi accusati di false dichiarazioni nello stato civile e di violazione della normativa in materia di adozione. Al contempo, il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori chiede l'apertura della procedura dello stato di adottabilità in quanto, ai sensi della legislazione italiana, il neonato era da considerarsi un minore in  stato di abbandono.

A seguito del risultato del test del DNA(il marito non era il padre biologico del neonato), il Tribunale dei Minori toglie il bambino ai coniugi affidandolo ad un'altra coppia.

Il Tribunale conferma il rifiuto di procedere alla registrazione del certificato di nascita russo in quanto contrario all'ordine pubblico. Infine il Tribunale dei Minori dichiara che i coniugi non erano legittimati ad agire nella procedura di adozione da loro avviata perché non erano né genitori né parenti del bimbo.

A questo punto la coppia ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte di Strasburgo si è così espressa:

  • E' vero che la sottrazione del bambino ai ricorrenti e l'affidamento in adozione rappresentano un'interferenza nella loro vita privata ma la decisione dei giudici italiani è stata assunta in conformità alla normativa interna;

  • Il riferimento all'ordine pubblico non può essere assunto a ragione giustificatrice di qualsiasi misura. L'allontanamento di un bambino dall'ambiente famigliare deve essere una misura estrema adottabile solo in caso di immediato pericolo. L'allontanamento dal nucleo famigliare originario non può essere giustificato da considerazioni quale l'osservazione che col tempo il bambino avrebbe sviluppato legami più stretti e tali da rendere maggiormente problematica la successiva separazione; inoltre la coppia era stata valutata idonea all'adozione internazionale e poi  considerata incapace di crescere e amare il bambino essendosi macchiati dell'onta di aver aggirato la legislazione italiana in tema di adozione. Questa valutazione è apparsa arbitraria alla Corte in mancanza di perizia.

  • La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo  ritiene di primaria importanza assicurare al minore la cittadinanza e l'identità.

    La CEDU ritiene, quindi, che le autorità italiane abbiano violato l'art. 8 non avendo trovato il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Tale violazione però non comporta per lo Stato italiano l'obbligo di riconsegnare il minore ai ricorrenti perché nel frattempo il bambino ha sviluppato legami affettivi con la famiglia affidataria.

    La Corte condanna l'Italia a rifondere ai ricorrenti 20.000 euro per danno morale.

Avv. Cristina Bassignana


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