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Data: 04/02/2015 10:50:00 - Autore: Cristina Bassignana A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.com CEDU sentenza 27 gennaio 2015 n. 25358/12 Una coppia italiana, dopo essere ricorsa invano alle tecniche di fecondazione in vitro, decide di stipulare un accordo di maternità surrogata gestazionale (c.d. utero in affitto). Le autorità russe, conformemente alla loro normativa, registrano i coniugi come genitori del bambino senza alcuna indicazione circa l'accordo. Giunti in Italia per i coniugi inizia l'odissea in quanto il Comune di residenza rifiuta la registrazione della nascita del figlio adducendo che il documento contiene informazioni false. Sono quindi accusati di false dichiarazioni nello stato civile e di violazione della normativa in materia di adozione. Al contempo, il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori chiede l'apertura della procedura dello stato di adottabilità in quanto, ai sensi della legislazione italiana, il neonato era da considerarsi un minore in stato di abbandono. A seguito del risultato del test del DNA(il marito non era il padre biologico del neonato), il Tribunale dei Minori toglie il bambino ai coniugi affidandolo ad un'altra coppia. Il Tribunale conferma il rifiuto di procedere alla registrazione del certificato di nascita russo in quanto contrario all'ordine pubblico. Infine il Tribunale dei Minori dichiara che i coniugi non erano legittimati ad agire nella procedura di adozione da loro avviata perché non erano né genitori né parenti del bimbo. A questo punto la coppia ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte di Strasburgo si è così espressa:
Avv. Cristina Bassignana |
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