Data: 06/02/2015 09:00:00 - Autore: Mara M.

Con l'ordinanza di Cassazione n. 1764/2015, depositata in cancelleria il 30 gennaio scorso, gli Ermellini hanno avuto modo di chiarire l'operatività del termine lungo di 6 mesi per presentare ricorso contro la sentenza dichiarativa di fallimento: l'intervento del periodo di ferie non ne sospende il decorso


È quanto si è sentita rispondere dalla IV sezione civile della Corte Suprema una società immobiliare che aveva presentato ricorso avverso la sentenza di secondo grado che ne dichiarava il fallimento: ricorso irricevibile per decorso dei termini. 


Il cosiddetto “termine lungo” per ricorrere è il periodo di 6 mesi facenti tempo dal giorno del deposito della pubblicazione della sentenza impugnanda ovvero dal deposito della stessa nella relativa cancelleria, ove manchi la notificazione. 


E quando si tratta di materia fallimentare, diversamente da quanto previsto in via generale dal codice di procedura civile, detto termine include anche il periodo delle ferie giudiziarie (adesso ridotto ai giorni compresi  fra il 1° e il 31 agosto), senza subire sospensioni.


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