Data: 17/02/2015 14:14:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 1988 del 4 Febbraio 2015. Quali sono i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio fiscale sulla prima casa

Nel caso di specie uno dei coniugi procede all'acquisto, dunque al rogito, di un immobile adibito a prima casa in regime di comunione legale dei beni; veniva quindi revocata met� dell'agevolazione prevista, con conseguente reazione legale degli interessati. Il giudice del merito aveva tuttavia rigettato la domanda affermando la necessit� che le dichiarazioni previste dalla legge sarebbero dovute essere state rese da entrambi i coniugi, �e che eventuali omissioni potevano essere integrate mediante atto redatto con le stesse formalit� di quello precedente, entro il termine di decadenza�.

La Suprema ricorda quali siano i requisiti prescritti dal Dpr 131/1986, e cio� che �per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di propriet�, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui � situato l'immobile da acquistare�; e che �la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta�. Non importa quindi il regime patrimoniale scelto dai coniugi; la dichiarazione deve essere resa da entrambi o, in ogni caso, la dichiarazione del coniuge mancante deve essere integrata a mezzo atto pubblico. Il ricorso � rigettato.


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