Data: 10/02/2015 17:30:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2164 del 5 Febbraio 2015. 

Come noto, la finalità dell'istituto dell'assegno di mantenimento, nei casi di separazione e divorzio, è quella di consentire al coniuge economicamente debole il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza  di matrimonio

In questo nuovo caso esaminato dalla Corte, il giudice del merito aveva statuito in merito all'obbligo dell'ex marito di versare un assegno di mantenimento in favore della ex consorte. 

L'uomo però si è rivolto alla Suprema Corte lamentando una errata valutazione dei fatti e la violazione di legge, per non aver il giudice considerato che la situazione di disoccupazione dell'ex moglie sarebbe imputabile soltanto a lei stessa.

La Suprema corte rileva tuttavia come, di fatto, la donna, pur non trovando impiego a tempo pieno, si fosse iscritta a un corso universitario – il quale prevede un soggiorno in Spagna nell'ambito del progetto Erasmus, luogo in cui attualmente ella si trova – aumentando così le proprie probabilità di trovare un lavoro nel prossimo futuro

E' quindi legittimo, spiegano gli Ermellini, che venga disposto in suo favore il versamento di un assegno di mantenimento che le possa consentire di proseguire negli studi. 

La Suprema corte, nel rigettare il ricorso, conclude affermando che “l'impegno negli studi universitari, che darà alla moglie in seguito maggiori possibilità lavorative, sarebbe compatibile solo con occupazioni saltuarie e limitate, tali da non permetterle di mantenere il pregresso tenore di vita”. 


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