Data: 12/02/2015 17:20:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò

di Roberto Paternicò - Nei contratti di assicurazione con c.d. “clausola di regolazione del premio assicurativo”, l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell'integrazione del premio è un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., pertanto l'inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, potendo tale effetto scaturire sulla base dei principi generali in materia di inadempimento e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Ad affermarlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11248/2014) confermando l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 28472/2013) in una vertenza relativa ad una polizza soggetta a regolazione.

Tale tipo di clausola (c.d. “di regolazione premio”), ormai prevista da molti contratti di assicurazione, in particolar modo nei settori danni e responsabilità civile, stabilisce, su accordo delle parti, che la composizione del premio assicurativo complessivo venga determinato mediante un anticipo dello stesso, alla stipula della polizza e ad un conguaglio, in corso di contratto (o alla fine del periodo assicurativo), regolato su alcuni parametri di riferimento presi in considerazione per la tariffazione del rischio (es.: fatturato, ammontare retribuzioni, giacenza di merci, numero assicurati, valori, etc.).

Questo tipo di soluzione richiede, ovviamente, che siano forniti all'assicuratore, da parte del contraente/assicurato, gli elementi variabili presi a riferimento per il calcolo del premio complessivo.

Ciò comporta il sorgere di due obblighi in capo all'assicurato: quello di pagare il premio assicurativo, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e quello di comunicare i succitati dati variabili affinché l'assicuratore possa procedere al conteggio del premio di regolazione.

L'inadempimento del secondo obbligo, pertanto, consistente nella mancanza della comunicazione dei dati variabili necessari per il conguaglio del premio, non rientra nell'ambito dell'art. 1901 c.c., nonostante la circostanza che, spesso, l'apposita clausola contrattuale nelle polizze ne richiami esplicitamente l'applicazione e, dunque, non può comportare la sospensione della copertura assicurativa.

Secondo quanto affermato, infatti, dalla terza sezione civile, nella sentenza in parola, sulla base degli ultimi approdi giurisprudenziali, “la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo) comporta che l'adempimento dell'assicurato è adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento”.

L'applicazione dell'art. 1901 c.c., pertanto, si profila in tali casi come erronea, in quanto le due obbligazioni, di pagamento e di comunicazione dei dati variabili ai fini del conteggio di conguaglio del premio assicurativo, hanno carattere autonomo, per cui il mancato rispetto dell'invio di siffatti dati può essere semmai, secondo la Cassazione, ascritto nell'ambito dei principi generali dell'inadempimento delle obbligazioni (ex artt. 1176, 1375 e 1453 c.c.).

Dott.Roberto Paternico'


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