Data: 26/02/2015 18:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista
E' possibile distinguere con estrema precisione tra "danno da mobbing" e "danno da demansionamento". L'incipit ci viene dato con estrema chiarezza dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza del 12.01.2015 (qui sotto allegata), individua i tratti differenziali delle due fattispecie.
Il danno da mobbing si verifica tutte le volte in cui � possibile accertare un intento persecutorio posto in essere dall'Amministrazione nei confronti del dipendente, ossia un disegno preordinato alla vessazione e alla prevaricazione  verificabile da parte del Giudice amministrativo anche mediante poteri officiosi.
Nello specifico: "l'accertata esistenza di uno o pi� atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non permette di per se di affermare l'esistenza del mobbing se il dipendente non allega ulteriori elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva dell'univoco disegno vessatorio in suo danno".
Il danno da demansionamento, o dequalificazione, non si sovrappone al danno da mobbing ma se ne distingue nettamente.
Tale danno, laddove comprovato in giudizio da dichiarazioni scritte di colleghi e/o altra documentazione a supporto, abilita il dipendente a proporre la domanda risarcitoria ( e ad ottenerne l'accoglimento ) in quanto ben pu� essere causa di danni morali e professionali indipendentemente dall'esistenza conclamata del mobbing.
Anzi: in tema di dequalificazione ( la fattispecie pu� avere inizio con un'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite ) il Giudice del merito pu� desumere l'esistenza del danno avente natura patrimoniale e non patrimoniale ( l'onere di allegazione � sempre posto in capo al lavoratore ) quantificandolo in via equitativa in base agli elementi di fatto inerenti la qualit� e quantit� dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalit� colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione.
Appare pertanto intuitivo che, in tutte le ipotesi nelle quali il dipendente percepisca l'esistenza di gravi ripercussioni mobizzanti a suo danno o, pi� semplicemente, la presenza di un mutamento in peius delle proprie mansioni, dovr� premurarsi di organizzare tutto quel compendio probatorio atto a dimostrare in giudizio l'esistenza dell'una o dell'altra condotta datoriale.
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