Data: 10/02/2015 19:10:00 - Autore: G.C.
Il semplice fatto di aver apposto una barra ad apertura automatica su un passaggio non può di per sé aver compromesso la servitù. È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1584/2015.

Ad incardinare il giudizio possessorio era stato il titolare di un negozio di strumenti ortopedici situato all'interno dell'area condominiale il cui accesso era stato chiuso con apposita barra telecomandata.

Secondo il ricorrente in questo modo i suoi clienti non avrebbero più avuto libero accesso al parcheggio, e ciò avrebbe danneggiato gli affari e il flusso di clientela.

Sta di fatto però che la barra automatizzata in questione era anche munita di citofono e di una centralina con pulsante di chiamata accessibile anche a chi si fosse trovato a bordo di una sedia a rotelle. La barra poteva essere poi aperta con il telecomando.
Secondo la Corte di Cassazione, che si è allineata a quanto già deciso da tribunale di Trapani, la barra in questione non risulta essere motivo di impedimento risultando di libero accesso durante gli orari commerciali, e in più dotata di un sistema citofonico che non impedisce l'accesso neppure a persone con disabilità motorie.

Insomma, conclude la Corte, non c'è stato alcun impedimento all'accesso e l'istallazione del dispositivo di chiusura deve considerarsi a un atto lecito rientrante nella facoltà dei compossessori.

Nella parte motiva della sentenza la Cassazione richiama anche un orientamento consolidato della stessa Corte secondo cui "in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cass. n. 11036 del 2003; Cass. n. 1743 del 2005) e, in particolare che l'apposizione di un cancello di agevole apertura, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori (cfr Cass. n. 154 del 1994; Cass. n. 3831 del 1985), dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello". 
Per altri dettagli si rimanda al testo integrale della sentenza qui sotto allegato.

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