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Data: 11/02/2015 13:15:00 - Autore: Paolo Accoti Avv. Paolo Accoti - Abbiamo già parlato delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 132/2014, in vigore dall'11 dicembre 2014, in materia di esecuzione coattiva, con specifico riferimento agli artt. 543 e segg. c.p.c. e, pertanto, del pignoramento di crediti del debitore che risultino in possesso di terzi soggetti (Gli aspetti pratici del pignoramento dei crediti presso terzi nella nuova formulazione. Possibili criticità ed eventuali rimedi.) In quella sede, si evidenziava - tra l'altro - come la novella avesse rideterminato la competenza territoriale, infatti, attualmente, per il pignoramento presso terzi competente è il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi i casi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo. Ciò rileva dalle modifiche apportate al codice di procedura civile dall'art. 19 co. 1, lett a) e b) DL 132/2014 convertito in L. 162/2014: "1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"; b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). - Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»". Il problema, già da molti sollevato, si pone nel momento in cui il debitore risulti residente (o con sede) all'estero e, tuttavia, si voglia sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi, residenti o con sede in Italia. L'art. 26 bis c.p.c., infatti, pur nella recente formulazione, non prevede la suddetta ipotesi (debitore con domicilio o sede estera e terzo con domicilio o sede in Italia). Vista la recente introduzione della norma e, conseguentemente, l'assenza di precedenti giurisprudenziali, considerato altresì che la competenza territoriale per l'esecuzione forzata, per espressa previsione normativa (art. 38 c.p.c.), non è derogabile, risultando, quindi, rilevabile anche d'ufficio, la questione non è di poco conto. Ad avviso di chi scrive due possono essere le possibili soluzioni per ovviare alla mancanza di specifica previsione legislativa. 1) Il foro generale delle persone fisiche, di cui all'art. 18 c.p.c., laddove è espressamente contemplato che: "Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore", ma ciò non risolverebbe il problema nel caso in cui il debitore (convenuto) sia una persona giuridica, atteso che la norma richiamata disciplina esclusivamente i casi in cui il convenuto risulti persona fisica; 2) Più pertinente, allora, appare il richiamo all'art. 26 c.p.c. e, pertanto, al foro generale dell'esecuzione forzata, nel quale viene esplicitamente previsto come: "Per l'esecuzione forzata su cose mobili (ndr: tra cui il denaro e altri beni) o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano". Ciò posto, in caso di debitore residente (o con sede) all'estero, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi, in virtù della norma di portata generale sopra richiamata (art. 26 c.p.c.), presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di pignoramento presso terzi, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore. A favore dell'ultima riferita tesi deporrebbero due ordini di ragioni. La prima, quella per cui la competenza territoriale per l'esecuzione forzata è inderogabile, di talché preferibile risulta l'applicazione della norma di riferimento in materia di esecuzione forzata in generale; la seconda è quella ricavabile dalla convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, commerciale e regolamento - debitamente ratificata con legge dello stato italiano - la quale, all'art. 32 co. II, in materia di "esecuzione", espressamente dispone come: "Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione". Tenuto conto delle peculiarità dell'espropriazione forzata presso terzi, nella quale i soggetti "contro cui viene chiesta l'esecuzione" risultano sempre - almeno - due (debitore e terzo), se la parte debitrice non è domiciliata nello stato italiano, a differenza del terzo esecutato, la competenza territoriale dovrebbe determinarsi in virtù del "luogo dell'esecuzione", vale a dire il luogo dove il terzo esecutato possiede, per conto del debitore, somme di denaro o cose. Ad ogni modo, da qui a breve, la questione verrà sottoposta sicuramente al vaglio della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, per una definitiva, e si spera organica, risoluzione della problematica emersa in sede di prima concreta applicazione della norma. Avv. Paolo Accoti |
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