Data: 02/03/2015 20:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2435 del 9 Febbraio 2015. 

In questa pronuncia la Cassazione ha affrontato un caso in cui in sede di revisione delle condizioni di divorzio è stata disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

La Cassazione si pronuncia confermando la sentenza di secondo grado ed osservando che ciò che conta è che di fatto si siano verificate circostanze oggettivamente idonee a giustificare l'apertura del procedimento di revisione. Deve trattarsi di circostanze sopravvenute, gravi e rilevanti, concernenti la qualità e lo standard di vita del coniuge onerato.

Nel caso di specie la Corte d'appello in parziale riforma della decisione del Tribunale (che aveva revocato sia l'assegno di mantenimento sia l'assegnazione della casa coniugale), ha ridotto l'assegno divorzile dando rilievo alla progressiva diminuzione del carico di lavoro dello studio professionale cui era titolare il marito; tale diminuzione di lavoro era oltretutto sfociata nella chiusura dell'attività professionale, circostanza che ha determinato una sensibile riduzione dei proventi dell'ex marito, il quale si era trovato a vivere delle sola pensione. 

Non è quindi pertinente il vizio denunciato denunciato dall'ex moglie (violazione di legge) la quale aveva lamentato la violazione dell'art. 9 della legge 898/1970 (in tema di modifica delle condizioni di divorzio); e, in ogni caso, la questione viene individuata dalla Suprema corte come attinente al merito, di conseguenza non sindacabile in Cassazione. Qui sotto il testo della sentenza.


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