Data: 13/02/2015 10:30:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
TRIBUTARIO FLASH

La lente dell'avvocato sul problema fiscale
di Ilaria Corridoni
Avvocato Cassazionista Master tributario
Con l'anglismo "voluntary disclosure" si indica in estrema sintesi la procedura di collaborazione spontanea con il Fisco disciplinata dalla recentissima legge n. 186/2014.

Essa prevede che quanti detengono attivit� o beni oltreconfine senza averli dichiarati possano regolarizzare la propria posizione pagando tutte le imposte, gli interessi e le (sole) sanzioni in misura ridotta.

L'autodenuncia mendace � punibile quale reato di "esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non veri", mentre una dichiarazione completa e veritiera, corredata di tutti i documenti idonei a comprovare le consistenze e a far s� che possano essere esercitati gli opportuni controlli, comporta, tra l'altro, la NON PUNIBILITA' per quasi tutti i reati di cui al Dlgs. 74/2000.

Saranno impuniti quindi i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele od omessa, omesso versamento di ritenute certificate od omesso versamento IVA.
RIMANE PUNIBILE IL REATO DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.

L'istanza per la DISCLOSURE potr� essere presentata entro il 30 settembre 2015 e potr� riguardare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014.

Non � garantito l'ANONIMATO.

I benefici previsti saranno conseguiti solo al perfezionarsi del procedimento e perci� con il PAGAMENTO INTEGRALE di quanto dovuto (rateizzabile in tre tranches).

La chance era pensata per coloro che avessero violato gli obblighi imposti dalla normativa (DL 167/1990) sul monitoraggio fiscale (sostanzialmente dell'obbligo di dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attivit� di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia), persone fisiche, enti non commerciali, societ� semplici e societ� di persone di cui all'art. 5 TUIR (DPR 917/1986), comprese persone fisiche titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Pure se si attendono ancora maggiori lumi dall'Agenzia delle Entrate, in sede di lavori parlamentari l'applicabilit� � stata estesa a tutti i soggetti IRES (societ� di capitali ed enti commerciali) per le violazioni commesse in Italia ed alle violazioni in tema di imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, nonch� violazioni dei sostituti di imposta.

Non possono procedere alla voluntary disclosure coloro che abbiano gi� avuto conoscenza FORMALE di accessi, ispezioni, verifiche, o attivit� di qualunque natura, amministrativa o penale, volta ad accertare illeciti in campo fiscale; ci� anche in ipotesi che la formale conoscenza sia acquisita da soggetti obbligati in solido o concorrenti nel reato.

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe pronunciarsi a strettissimo giro su taluni aspetti che attendono di essere chiariti.

I nodi di spessore relativi all'applicazione pratica dell'istituto, la cui notevole complessit� rappresenta forse uno di fattori per cui al momento esso parrebbe ancora guardato con una certa diffidenza, sono infatti diversi.

Con l'occasione vogliamo segnalare che di evoluzione applicativa della voluntary disclosure si parler� a Bologna nel pomeriggio di luned� 16 febbraio 2015, in un convegno che si terr� presso la Chiesa di S. Cristina, in Piazzetta Morandi, sotto l'egida della FONDAZIONE ANTONIO UCKMAR in collaborazione con MILANO FINANZA.

La partecipazione � gratuita e il parterre di relatori eccellente.

I lavori saranno aperti alle ore 14,30 alla presenza, tra gli altri, del Prof. VICTOR UCKMAR. L'evento terminer� alle ore 18,30 ed attribuir� quattro crediti formativi.


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