Data: 12/02/2015 22:13:00 - Autore: Marina Crisafi

Almeno cinque affari per ogni anno altrimenti si viene banditi dall'albo. � una delle condizioni essenziali che l'avvocato dovr� garantire, per poter continuare a fregiarsi del proprio titolo ed esercitare la professione secondo lo schema del regolamento delineato dal Ministero della Giustizia in attuazione dell'art. 21 del nuovo statuto dell'avvocatura (l. n. 247/2012).

Il rigoroso �paletto� va ad unirsi agli altri 7 fissati dalla bozza di via Arenula per dimostrare l'esercizio della professione in modo �effettivo, continuativo, abituale e prevalente� (leggi l'articolo �Niente avvocati a �tempo perso'. Ecco le future regole per l'esercizio della professione� con allegato lo schema di regolamento). 

Ci� significa che l'avvocato, oltre a dover possedere una partita Iva, una pec e una polizza assicurativa, avere in uso locali e utenza telefonica ad hoc, aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale ed essere in regola con i pagamenti all'ordine e alla cassa di previdenza, dovr� anche dimostrare di aver trattato almeno cinque cause diverse all'anno, a pena di cancellazione dall'albo.

Gli incarichi, come dispone lo schema, potranno anche derivare da conferimenti di altro professionista, mentre il controllo sulla sussistenza del requisito (e degli altri 7) sar� affidato al Consiglio dell'Ordine che dovr� esercitarlo ogni tre anni, garantendo il contraddittorio.

Peraltro, la mancanza del requisito minimo dei cinque affari per anno comporta conseguenze �pi� severe�, perch� a differenza degli altri casi, per i quali la reiscrizione al momento della dimostrazione del possesso dei canoni richiesti � immediata, nell'ipotesi in cui la cancellazione dall'albo sia dipesa dal non aver trattato il minimum di giudizi sanciti dal regolamento, l'avvocato, anche una volta che abbia raggiunto tale soglia, non potr� essere reiscritto prima che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione � divenuta esecutiva.

Ancorare la permanenza dell'iscrizione all'albo (tra le altre cose) al numero di pratiche gestite (cosa che peraltro rappresenta un unicum nell'ambito delle professioni c.d. �ordinistiche�) si giustifica, secondo il regolamento, per il fatto che la presenza di un seppur minimo volume d'affari � sintomatica dello svolgimentoeffettivo, continuativo, abituale e prevalentedell'attivit� professionale richiesto dalla legge.

Il rischio, tuttavia, cui si va incontro � quello di positivizzare un obbligo di �successo� professionale contorto e fittizio.

Da un lato, infatti, l'avvocato, per una mera questione di �sopravvivenza� potrebbe ritrovarsi ad accettare pratiche, non solo non esercitando quella valutazione ragionata che normalmente dovrebbe guidare il professionista nella scelta o meno di un incarico, ma anche correndo il rischio di essere costretto a gestire pratiche con compensi irrisori (che magari normalmente non avrebbe accettato), al solo fine di �fare numero�.

Dall'altro, un professionista alle prese con un affare di un certo rilievo, in grado di impegnare molto tempo della sua professionalit� rischierebbe di doverlo �trascurare� per dedicarsi alle altre quattro cause, in modo da ottemperare correttamente all'obbligo richiesto.

In entrambe le ipotesi, il pericolo � quello di ledere gli stessi principi che governano l'esercizio della professione forense, e cio� quella �libert�, autodeterminazione e indipendenza� che l'avvocato deve garantire svolgendo la sua professione senza essere soggetto a condizionamenti di sorta in grado di pregiudicare l'inviolabile diritto di difesa.

Qualit� e quantit�, infatti, non sempre riescono ad andare di pari passo. 

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