Data: 14/02/2015 18:00:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti

Avv. Paolo Accoti

Il D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162), con la formulazione del nuovo art. 492 bis c.p.c., ha istituito la "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", della quale ci siamo occupati in passato (La procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare: i nuovi “super poteri” dell'ufficiale giudiziario. Profili sistematici.).

In questa sede è utile ricordare come il suddetto istituto consente al creditore che intende procedere a esecuzione forzata, di proporre istanza al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l'ufficiale giudiziario (ma anche il medesimo creditore, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, ex art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.) alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L'autorizzazione presidenziale consentirà all'ufficiale giudiziario l'accesso telematico diretto e gratuito ai seguenti archivi informatici: 1) banche dati pubbliche amministrazioni; 2) anagrafe tributaria; 3) pubblico registro automobilistico; 4) enti previdenziali.

Per rendere concretamente operativa tale modalità di ricerca, il legislatore rimandava espressamente i “limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche telematiche” alla potestà regolamentare del Ministero della giustizia che, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe dovuto con decreto indicare le modalità e i confini di accesso alle suddette banche dati.

Ad oggi, in virtù della mancanza dei predetti regolamenti, alcuni Tribunali hanno negato l'accesso alla procedura in parola (Tribunale di Forli, Prime istruzioni operative: “Si precisa che l'U.N.E.P. di questo Tribunale ha tutte le strutture in grado di poter fornire il servizio richiesto, ma fino a quando non sarà emesso il decreto ministeriale che regolerà gli accessi alle banche dati non sarà possibile autorizzare l'accesso diretto neanche agli Avvocati”; Tribunale di Modena, Circolare presidenziale del 30.01.2015: “… questo ufficio riterrà non ammissibili le richieste di autorizzazione ex art. 155 – quinquies disp. att. c.p.c. se non dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'art. 155 – quater disp. att. c.p.c”.

Tuttavia, di senso contrario risulta indubbiamente l'orientamento del Tribunale di Napoli Nord, il quale, con decreto del 23.12.2014, ha disposto dapprima che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento diretto telematico ai dati contenuti nelle banche dati sopra elencate, per l'individuazione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione ma anche e, soprattutto, che: “Valutata la normativa di cui all'art. 155 quinquies disp. att. cpc, e la relativa mancanza di accesso diretto degli ufficiali giudiziari, autorizza il creditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (di cui alla normativa dell'art. 492 bis cpc)”.

Pertanto, se per un verso alcuni Tribunali negano l'ammissibilità della richiesta di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare, motivandola sulla scorta della mancanza dei decreti attuativi, dall'altro, non solo viene autorizzata una siffatta richiesta ma, in mancanza di idoneo accesso diretto degli ufficiali giudiziari, viene concesso l'accesso diretto allo stesso creditore istante.

Infine, per quanto concerne le modalità di iscrizione a ruolo della “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” - ricordato che la procedura è soggetta al contributo unificato di Euro 43,00 salvi i casi di esenzione (in ogni caso, non si applica la marca da bollo per le spese forfettizzate di Euro 27,00 ex art. 19 DL 132/14) - una prima disposizione della cancelleria del Tribunale di Monza, nonostante la procedura sia ricompresa nel libro III (“Del processo di esecuzione”), titolo II (“Dell'espropriazione forzata”), sezione II (“Del pignoramento”) del codice civile, ritiene che la iscrizione vada “effettuata mediante registro SICID nella sezione volontaria giurisdizione con il codice 400999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione)” (Tribunale di Monza, Dirigenza Amministrativa, comunicazione del 17.12.2014).

Avv. Paolo Accoti


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