Data: 26/02/2015 17:39:00 - Autore: Francesca Servadei

Abg. Francesca Servadei - francesca.servadei@libero.it

La Legge 28 aprile 2014, num. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha apportato notevoli cambiamenti nel panorama del sistema penale italiano.

Le più importanti novità riguardano: la pena detentiva non carceraria, detenzione oraria, trasformazione in illeciti amministrativi, immigrazione clandestina, eliminazione della contumacia, lavori di pubblica utilità e messa alla prova.

MESSA ALLA PROVA o PROBATION è un istituto applicato a carico di soggetti imputati minori,ex articolo 28, del D.P.R. 448 del 1988 che oggi trova attuazione anche nel processo penale a carico dei maggiorenni, così come è modificato il Codice di Rito al Titolo V -BIS, rubricato Sospensione del procedimento con messa alla prova.

La messa alla prova trova limiti di carattere oggettivi e di carattere soggettivo.

LIMITI DI CARATTERE OGGETTIVI: la messa alla prova, a) non può essere concessa più di una volta; b) è ammessa solamente per i reati puniti con pena pecuniaria, ovvero, per i reati puniti con pena detentiva nel massimo non superiore ad anni quattro, sola o congiunta o alternativa con quella pecuniaria nonché per i delitti indicati nel II comma dell'articolo 550 del Codice Penale.

LIMITE DI CARATTERE SOGGETTIVO : la messa alla prova non può essere concessa a colui dichiarato delinquente professionale, abituale ovvero per tendenza.

La PROBATION consiste in un programma di trattamento nonché in prestazione di azioni riparatorie aventi lo scopo di eliminare le conseguenza pericolose o dannose del reato e nel caso cui sia possibile anche azioni risarcitorie. Plus rispetto al procedimento minorile è il lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nello svolgere attività a favore del pubblico prendendo in considerazione non solo le capacità dell'imputato, ma anche alle esigenze legate al suo stile di vita, come per esempio famiglia, studio e lavoro; il lavoro prestato giornalmente non deve superare le otto ore e la durata è prevista per un minimo di giorni dieci.

L'articolo 464 bis, del Codice di Procedura Penale, prevede che, nel caso in cui vi siano i presupposti ex articolo 168 bis, del Codice Penale, l'imputato entro determinati termini previsti dalla Legge, può avanzare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

TERMINI. I termini per avanzare la richiesta indicata ai sensi del I comma dell'articolo citato, sono: a) nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, sino a quando non siano state formulate le conclusioni ex articolo 421 e 422 C.p.p., ovvero sino all'apertura del dibattimento di primo grado; b) laddove sia stato notificato decreto di giudizio immediato, la richiesta può essere avanzata nel termine indicato ai sensi dell'articolo 458, I comma, quindi nel termine di quindici giorni;c) nel caso do procedimento penale di condanna, l'istanza deve essere presentata assieme all'opposzione, quindi entro quindi giorni dalla notifica del decreto penale di condanna.

MODALITÀ. La richiesta può essere avanzata dall'imputato sia oralmente sia per iscritto ed è espressa personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione, nel caso in cui si tratti di parti private, deve essere autenticate da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore, secondo quanto disposto dal III comma dell'articolo 583 del Codice di Procedura Penale.

Secondo quanto è disposto dal comma IV, all'istanza è allegato un programma di trattamento preparato in concerto con l'ufficio di esecuzione esterna, U.E.P.E., Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e nel caso in cui non sia possibile tale collaborazione è necessario che all'istanza sia allegata la richiesta di elaborazione del menzionato programma; tuttavia il citato programma deve contenere quanto è disposto alla lettera a), b) e c) del citato comma. Il Legislatore concede al giudice la possibilità di avvalersi della polizia giudiziaria, dei servizi sociali, ovvero di ulteriori enti pubblici, al fine di ottenere informazioni atte alla concessione della messa alla prova,ai sensi dell'articolo 464-quinquies del Codice di Rito con l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, si interrompono i termini di prescrizione del reato,non estendendosi nei confronti dei coimputati e coindagati.

Secondo quanto disposto dall'articolo 464 ter, del Codice di Rito, Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, può essere formulata istanza di messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, alla luce delle quali l'organo giudicante trasmette gli atti, entro il termine di cinque giorni, al Pubblico Ministero affinché ne esprima l'approvazione ovvero la disapprovazione. Il Pubblico Ministero esprime il consenso nella forma scritta e con una essenziale motivazione assieme alla formulazione del capo di imputazione; mentre laddove venisse espressa disapprovazione, essa deve contenere le relative ragioni e viene concessa all'imputato la possibilità di presentare nuovamente la richiesta, ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice provvede con ordinanza.

Articolo 464-quater, Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia. Il provvedimento con il quale il Giudice decide per la probation è l'ordinanza suscettibile per ricorso per Cassazione da parte dell'imputato ovvero del Pubblico Ministero anche su richiesta della persona offesa, quest'ultima può impugnare autonomamente l'ordinanza nel caso in cui non sia stata avvisata dell'udienza, ovvero nel caso in cui, pur essendo stata avvisata non è sentito ai sensi del I comma del citato articolo. Nel III comma del citato articolo, il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova valutando non solo la conformità della Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena, ex articolo 133 del Codice Penale, con il programma di trattamento, ma anche tenendo conto dell'indicazione del domicilio dell'imputato indicato nel programma affinché tale domicilio non arrechi pregiudizio alla persona offesa. Inoltre, l'imputato può essere ascoltato dal Giudice nel caso in cui l'organo giudicante ritiene verificare la volontarietà della richiesta; il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato, può essere modificato dal Giudice alla luce di tutte le necessarie informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 464 bis, V comma.

Limiti temporali alla sospensione del procedimento sono indicati nel V comma, ove il Legislatore ha previsto che non è possibile sospendere il procedimento per un periodo: a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria; termini questi che decorrono dalla giorno in cui è sottoscritto il verbale con il quale è disposta la messa alla prova dell'imputato. In caso di sospensione non è prevista l'applicazione del III comma dell'articolo 75, inoltre, la reiezione della istanza può essere effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Articolo 464- quinquies, Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. L'ordinanza di sospensione del procedimento indica il termine entro il quale le condotte riparatorie e risarcitorie devono essere adempiute, termine questo che può essere prorogato una sola volta su istanza dell'imputato alla luce di gravi motivi; inoltre, l'organo giudicante, con l'approvazione della persona offesa, può concere all'imputato la possibilità di pagare in modalità rateale il danno arrecato. Con il III comma dell'articolo in esame, l'organo giudicante, sentito l'imputato ed il Pubblico Ministero, può modificare quanto indicato nell'ordinanza.

Articolo 464- sexies, Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova. Su richiesta delle parti, il Giudice, attraverso le modalità indicate nel dibattimento, acquisisce prove non rinviabili e quelle che possono portare al proscioglimento dell'imputato; tale richiesta viene effettuata durante il periodo di sospensione, nel corso del quale si verifica anche l'interruzione dei termini di prescrizione del reato.

Articolo 464-septies, Esito della messa alla prova. Al termine del periodo stabilito per la messa alla prova , il Giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato laddove il periodo di messa alla prova si sia concluso positivamente; tale dichiarazione si basa sulla relazione redatta dall' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e fissa l'udienza per la valutazione dandone comunicazione sia alle parti che alla persona offesa. Laddove invece l'esito del periodo di messa alla prova sia negativo, il processo riprende il suo corso.

Articolo 464-octies. Il provvedimento con il quale il Giudice dispone la revoca della sospensione è l'ordinanza, per la quale i Giudice fissa l'udienza, almeno dieci giorni prima, dandone comunicazione alle parti nonché alla persona offesa; la violazione di legge è il motivo di ricorso in Cassazione avverso a tale provvedimento; con il IV comma del citato articolo è disposto che quando l'ordinanza di revoca diventa esecutiva si hanno due effetti: 1) il processo riprende da dove era stato sospeso e 2) viene meno l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Con l'articolo 464- novies, Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova si chiude l'istituto introdotto con Legge 67/2014, il quale preclude la riproposizione dell'istanza di messa alla prova nel caso in cui la messa alla prova abbia avuto un esito negativo, ovvero nel caso in cui sia stata revocata l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.


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