Data: 18/02/2015 19:05:00 - Autore: Avv. Eraldo Quici

Avv. Eraldo Quici

L'attivit� del professionista sanitario prevede una serie di obblighi che hanno lo scopo principale di tutelare il paziente. Senza dubbio, uno dei pi� importanti di tali gravami � quello di informare adeguatamente il degente circa il trattamento terapeutico a cui costui deve essere sottoposto. All' obbligo informativo del medico deve dunque corrispondere il consenso prestato da parte del paziente: i due elementi risultano essere cos� collegati tra loro.

Il legame che intercorre tra l'obbligo del sanitario e l'accordo del degente � un tema che soltanto recentemente � stato oggetto di un'ampia speculazione ad opera del mondo giurisprudenziale. Mediante i numerosi contributi dei giudici, � stato possibile operare una vera e propria evoluzione del ruolo del paziente in riferimento alla prestazione sanitaria da eseguire: costui, infatti, non si limita pi� a scegliere o revocare il medico, ma, una volta ricevute le dovute e necessarie informazioni da parte del medico, decide autonomamente per s�.

In sostanza, in ambito giuridico, si tende sempre pi� a valorizzare il consenso informato del paziente, determinando in tal modo la legittimazione del sanitario a poter esercitare la propria attivit�. In passato, si riteneva che l'intervento del medico fosse giustificato dall' art. 50 c.p., ossia dalla scriminante del consenso dell'avente diritto. Tuttavia, la soluzione de quo non appariva esaustiva, in quanto il consenso dell'avente diritto trovava come ostacolo il contenuto dell'art. 5 c.c., in forza del quale ��gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, se determinano una diminuzione permanente dell'integrit� fisica, oppure qualora siano contrari alla legge, all' ordine pubblico ed al buon costume�. Al contrario, l'attivit� medica trova la propria legittimazione in quanto tutela un bene costituzionalmente garantito, ossia quello della salute ex art. 32 Cost. Ma il medico pu� e deve intervenire solo alla presenza del consenso del paziente, il quale elemento, immune da vizi, trae la propria valenza dall'art. 13 Cost. Difatti, l'inviolabilit� della libert� personale si pone alla base del diritto del malato di decidere liberamente per quanto attiene al proprio corpo ed alla propria salute, con l'esclusione di ogni restrizione se non per atto motivato dell'A.G. e nei casi stabiliti dalla legge (art. 32, comma secondo, Cost.).

La violazione dell'obbligo informativo da parte del medico � stata affrontata per la prima volta dalla S.C. nel 2006 (sent. 5444/06). Nel caso de quo, i giudici hanno individuato nel sanitario una condotta omissiva riguardo all' obbligo informativo in relazione alle possibili conseguenze del trattamento a cui � sottoposto il degente. Ci� che i giudici evidenziano nella sentenza � che, ai fini della configurazione di tale responsabilit�, appare del tutto irrilevante che il trattamento sia eseguito correttamente o meno. La condotta omissiva del medico � da ricercarsi esclusivamente nel deficit di informazione del paziente, il quale non � stato messo nella condizione di consentire al trattamento con la volont� consapevole delle sue possibili conseguenze.

In definitiva, seguendo il solco interpretativo tracciato dalla S.C., il medico viola o non adempie l'obbligo posto a suo carico, qualora non fornisca al malato, in modo esauriente e completo, tutte quelle informazioni relative alle cure o all' intervento chirurgico che intende praticare (ex plurimis, Cass. Civ., sent. del 02/07/2010, nr. 15698).

Il dovere gravante sul sanitario non pu� dirsi assolto, altres�, se lo stesso si limita a far firmare al paziente un generico documento prestampato o standard; difatti, la semplice sottoscrizione di un foglio precompilato e generico, non consente al medico di assolvere in pieno il proprio obbligo. Il consenso che il malato presta alla terapia o all' intervento, deve essere informato e consapevole, e ci� necessariamente implica che egli ha il diritto di essere a conoscenza della natura del trattamento, delle modalit� di esplicazione, della portata, dei suoi possibili risultati e delle eventuali implicazioni negative che possono determinarsi (Cass. Civ., sent. del 09/12/2010, nr. 24853). Si evidenzia, inoltre, che il carattere della specificit� dell'informativa diviene ancor pi� gravoso ed imperante in tutti quegli interventi che sono attuati non propriamente allo scopo di salvare o di tutelare la salute di un soggetto (si pensi, ad es., agli interventi di natura estetica).

Un mancato o incompleto consenso del paziente a causa dell'inadempimento mostrato da parte del medico, cagiona una rilevante violazione sia dell'art. 32 Cost., ossia della tutela della salute umana, sia una lesione dell'inviolabilit� della libert� personale, intesa nell' accezione di salvaguardia della propria integrit� fisica.

Avv. Eraldo Quici

Vedi anche: la raccolta di articoli e sentenze sul consenso informato


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