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Data: 21/02/2015 12:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 3028 del 16
Febbraio 2015. Nel caso di
specie la Cassazione è chiamata a pronunciarsi circa una questione
sorta a seguito di modifiche
degli accordi interevenuti
dopo la stipula di preliminare
di vendita di unità abitative
facenti parte di un complesso immobiliare edificato sulla base del
Piano di edilizia economica popolare. A seguito di problematiche
rilevate a livello urbanistico l'impresa costruttrice, promittente
venditore, aveva imposto agli acquirenti una maggiorazione
del prezzo. Il caso qui
esposto, nella sua complessità, offre alcuni interessanti spunti di
riflessione relativi agli strumenti processuali correttamente
esperibili a tutela delle situazioni soggettive dei promissari
acquirenti, nonché stabilisce da quale momento in particolare
iniziano a decorrere i termini di decadenza nell'individuazione dei
vizi della cosa venduta previsti dal codice civile a tutela del
compratore.
“In caso di preliminare di immobile con consegna anticipata, la consegna dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti né comunque di quello di prescrizione, perchè l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto”. Al preliminare di vendita non vanno dunque applicate le regole inerenti la garanzia della cosa venduta poiché il presupposto d'applicazione di tale normativa è appunto il passaggio di proprietà tra soggetti. Ciò che può fare il promittente compratore nei confronti del promittente venditore è esperire azione di inadempimento, domandando la condanna di questi ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa. Il giudice del merito ha errato nell'accertare la decorrenza dei termini di decandenza, rilevando di conseguenza vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorso è accolto nei limiti di quanto sopra specificato e la sentenza cassata con rinvio. |
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