Data: 22/02/2015 16:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Qualcuno l'aveva presa come una vera e propria occupazione, andando a sostenere al �bisogno� le tesi di amici, parenti e conoscenti, ma il Governo ha deciso di intervenire per arginare i c.d. �testimoni di comodo� nelle cause di risarcimento dei danni da sinistri stradali.

La novit� � una delle tante contenute nel disegno di legge sulla concorrenza, approvato venerd� scorso da Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di incidere su tutta una serie di settori a fini di semplificazione e aumento della competitivit�, e, in primis, su quello assicurativo.

Cos�, oltre a riduzione dell'Rc auto a determinate condizioni, alla trasparenza delle variazioni del premio e alla modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, riguardanti il risarcimento del danno non patrimoniale, anche per le lesioni di lieve entit�, nel disegno di legge dell'esecutivo trova spazio la novella sull'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (ex art. 6 ddl).

In particolare, con l'aggiunta di tre nuovi commi al comma 3 dell'art. 135 CdA, � previsto innanzitutto che l'identificazione degli eventuali testimoni sul luogo dell'incidente stradale debba essere comunicata, alla compagnia di assicurazione, entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro e risultare dalla richiesta di risarcimento presentata alla compagnia stessa.

Qualsiasi denuncia successiva, secondo i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 135, render� inammissibile la prova testimoniale, salvo apposite risultanze dei verbali delle autorit� di polizia intervenute sul luogo dell'incidente e l'oggettiva impossibilit� della tempestiva identificazione (in tal caso il giudice potr� disporre l'audizione dei testimoni non indicati preventivamente).

Quanto al divieto del �lavoro� di testimone, una norma apposita (il comma 3-quater) dispone che quando il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti (che, a tal fine, possono richiedere i dati all'I.V.ASS.), si accorga che il nominativo del testimone chiamato in giudizio ricorre in pi� di tre cause relative alla responsabilit� civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica.

Com'� evidente, la ratio del provvedimento � quella di scoraggiare sia i danneggiati dal chiamare in causa �testimoni falsi� che questi ultimi dall'accettare di prestarsi alle dichiarazioni, ma � altrettanto evidente che pu� trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

Se, nel primo caso, infatti, una semplice dimenticanza di indicare i nomi dei testi nella denuncia di sinistro pu� costare molto cara al danneggiato, il quale pu� dire addio a prove testimoniali che potrebbero rivelarsi essenziali per dimostrare il proprio diritto al risarcimento del danno, nel secondo, la probabilit� che qualcuno si trovi ad assistere a pi� di tre incidenti in cinque anni, specie in una citt� ad alta densit� di traffico, non � poi cos� remota. A quel punto, quindi, l'eventuale �sfortunato� testimone dovr� far finta di non aver visto niente, per evitare di ritrovarsi segnalato alla procura della Repubblica.

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