Data: 30/06/2016 22:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Tra le tante novit� apportate al codice di procedura civile dal c.d. d.l. banche (n. 59/2016), diventato oggi, con il s� definitivo della Camera (con 287 s�, 173 no e 3 astenuti), legge dello Stato, rileva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Il decreto infatti novella il primo comma, secondo periodo, dell'art. 648 del codice di rito, sancendo che il giudice "deve concedere" l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto "limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Com'� evidente, nonostante la modifica riguardi solamente un "verbo" ("deve concedere" in luogo di "concede"), viene tolta in sostanza ogni discrezionalit� al giudice il quale di fronte a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto importi non contestati, � tenuto a concedere la provvisoria esecuzione parziale.

Rimane invariato il disposto di cui al primo periodo del primo comma della disposizione codicistica, il quale prevede che l'esecuzione provvisoria possa essere concessa dal giudice (in prima udienza con ordinanza non impugnabile ovvero in un momento successivo), anche in presenza di opposizione da parte del debitore, laddove la stessa non sia "fondata su prova scritta o di pronta soluzione". A rimanere fermo � infine l'obbligo (di cui al secondo comma) per il giudice di concederla, se la parte che l'ha chiesto offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

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