Data: 27/02/2015 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 3340 del 19 Febbraio 2015.
Nel caso di specie i titolari di diritto di utilizzazione di un'opera intellettuale � nella specie, del testo di una canzone � hanno adito il giudice del merito per sentir pronunciare verdetto di plagio, ottenendo l'interdizione dell'uso di parte della canzone (del titolo e ei primi due versi) anche a fini commerciali, da parte dell'interessato. La questione prospettata dai ricorrenti in sede di legittimit� � la seguente: � possibile che ad essere colpita da plagio sia soltanto una parte dell'opera e non necessariamente l'opera nel suo complesso?

Nonostante il ricorso sia respinto, la Suprema corte, nel pronunciarsi, si sofferma a chiarire tale importante questione. Non � necessario infatti, ad integrare il plagio, che lo stesso sia rivolto all'intera opera, potendo esso limitarsi al �c.d. cuore dell'opera, purch� essa assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell'opera che si assume plagiata�.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione � quindi il seguente: �in tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per s� plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identit� di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore�. Ulteriore riflessione della Corte concerne �anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. verit� estetica, non scientifica, forniscono, ognuno mediante specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto inferiore a quella scientifica�.


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