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Data: 02/03/2015 19:40:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - Con la recente sentenza n. 3810 del 25/02/2015, la prima sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della madre, condannata al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione per aver ostacolato il diritto di visita dell'ex-marito alle figlie. La donna, più precisamente, otteneva in primo grado l'affido condiviso ma, a causa dell'acceso contrasto sussistente con l'ex-coniuge, ex art. 709 ter c. 2 n. 1) c.p.c., veniva ammonita unitamente a quest'ultimo ad agevolare il rapporto tra le figlie minori e l'altro genitore. Non essendo cessato il contegno ostativo della donna, il giudice di seconde cure, nel riconfermare il predetto ammonimento, disponeva altresì nei confronti della medesima una sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro, ai sensi dell'art. 709 ter c. 2 n. 4) c.p.c. Le cesure mosse dalla ricorrente al provvedimento in sede di Cassazione sono state ritenute dalla Suprema Corte non pertinenti, in quanto afferenti alle ipotesi di cui ai nn. 1), 2), 3) dell'art. 709 ter c. 2 c.p.c. e non già all'ipotesi di cui al n. 4). Nel dichiarare il ricorso presentato inammissibile, inoltre, la Cassazione ha precisato che l'ammonimento, stante la sua natura meramente esortativa, non sarebbe comunque ricorribile: esaurita la fase del reclamo, invero, non possono essere censurati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti, quali quello in questione, "meramente sanzionatori e privi del carattere della decisorietà". Avv. Laura Bazzan |
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